Rapporti di lavoro

I familiari sono collaboratori occasionali fino a 90 giorni

di Matteo Prioschi

Per valutare l'occasionalità della collaborazione fornita da un familiare nell'ambito di un'attività turistica si può fare riferimento al parametro delle 90 giornate lavorative nell'arco di un anno. Questa l'indicazione fornita dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella lettera circolare 50/2018 pubblicata ieri.


Con il documento, l'Ispettorato ribadisce e integra le istruzioni già fornite con la lettera circolare 10478/2013 del ministero del Lavoro, in cui si fa espressamente riferimento ai settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio. L'occasionalità comporta la non iscrizione del lavoratore alla gestione previdenziale.


Cinque anni fa è stata data indicazione al personale ispettivo di considerare tendenzialmente occasionale la collaborazione fornita da familiari pensionati e da quelli che hanno un altro impiego a tempo pieno. Inoltre, quale indice di valutazione quello contenuto negli articoli 21, comma 6 ter, del Dl 269/2003 e nell'articolo 74 del Dlgs 276/2003: “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni”. Dunque gli ispettori possono utilizzare un criterio numerico-quantitativo.


Ora, con la lettera circolare 50/2018, si ritiene che l'indice basato sulle giornate di attività svolta può essere applicato anche al settore turistico. Con la precisazione che, a fronte di attività stagionali, le 90 giornate/anno vanno parametrate alla durata complessiva dell'attività stagionale. Quindi, a fronte di un'attività che duri 90 giorni, il numero massimo di giornate che fanno presumere l'occasionalità è 22.
L'Inl ribadisce che il criterio numerico non è obbligatorio e che, però, se si prescinde dal suo uso “i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati, in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”

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