Rapporti di lavoro

Festività pasquali 2018 così in busta paga

di Michele Regina

Sono considerate festive, oltre le domeniche, ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, le giornate del 25 aprile e del 1° maggio nonché le seguenti giornate:
- il 1º gennaio;
- il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
- il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile);
- il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
- il giorno di Ognissanti (1º novembre);
- il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- il giorno di Natale (25 dicembre);
- il giorno 26 dicembre.
I contratti collettivi lavoro prevedono inoltre l'ulteriore festività coincidente con il giorno del Santo Patrono del luogo dove è ubicata la sede di lavoro.
Per la legge citata la giornata di lunedì dopo Pasqua (2 aprile) è considerata festività infrasettimanale.
I datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva nazionale di settore. In quest'ultimo caso si consiglia di verificare sempre la disciplina della contrattazione collettiva.
Di seguito si riportano alcune note utili sulla materia per gli addetti agli uffici di amministrazione del personale e paghe e contributi.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Si ricorda che la giornata della Santa Pasqua (festività mobile), che quest'anno ricorre il 1° aprile, pur essendo una festività coincidente sempre con la domenica non comporta quote aggiuntive della retribuzione.
In tal caso si deve però osservare il disposto del Ccnl o di eventuali contrattazioni territoriali o aziendali che possono prevedere una disciplina migliorativa, che ne preveda il pagamento.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Lavoratori in Cig - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Anf - Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Regime fiscale e previdenziale - La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini
dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mesi di aprile.

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