Rapporti di lavoro

Regione Friuli-Venezia Giulia, al via l’attivazione di tirocini extracurriculari

di Domenico Repetto

La Regione Friuli–Venezia Giulia, con decreto 19 marzo 2018, numero 57, ha emanato le sue linee guida per la regolamentazione dei tirocini extra curricolari. Si tratta di quelle misure di politica attiva del lavoro finalizzate a facilitare le scelte professionali dei giovani e accompagnarli nella transizione fra percorso di studi e lavoro, oppure ad agevolare l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate. Si distinguono dai "curriculari" che sono inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all'interno di piani di studio delle università, degli istituti scolastici o di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione. I tirocini "curriculari" sono esclusi dalla normativa regionale qui riportata.

Le principali novità - La normativa regionale, che recepisce le “Linee-guida in materia di tirocini” concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome, prevede le seguenti forme di tirocinio:

• il tirocinio formativo e di orientamento, per agevolare le scelte professionali di coloro i quali hanno ottenuto da non più di 12 mesi un titolo di studi (diploma di scuola secondaria superiore, Its o Ifts, qualifica professionale, laurea, master universitario, scuola di specializzazione o dottorato);

• il tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo, per facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione (inoccupati, disoccupati anche in mobilità, lavoratori in cassa straordinaria o in deroga);

• i tirocini formativi e di orientamento in favore di diverse tipologie di soggetti svantaggiati e di persone affette da disabilità;

• il tirocinio estivo, rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di ustruzione e formazione professionale e dell'università, e può svolgersi nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.

La durata dei tirocini è variabile in base alla tipologia di percorso formativo, ma non può essere inferiore a due mesi, a eccezione del tirocinio estivo per i quali la
durata minima è ridotta ad un mese. In ogni caso, il tirocinio non può superare:

• il limite di 6 mesi per tutte le tipologie di tirocinio, esclusi quelli svolti presso le pubbliche amministrazioni, la cui durata può arrivare fino a 12 mesi;

• il limite di 18 mesi per i tirocini rivolti a soggetti svantaggiati e disabili.

Diversificata è anche la tipologia di soggetti promotori, che il regolamento enumera all'articolo 4, ricomprendendo le strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento, gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), gli enti di formazione accreditati, le scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado e gli istituti tecnici superiori (Its).

I soggetti promotori si interfacciano con i soggetti ospitanti (articolo 5), intesi come qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio.

Svolgimento delle attività - Le modalità di attuazione prevedono che i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.

Inoltre, il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati.

Nel caso di tirocini estivi, il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

L'indennità a favore del tirocinante è determinata sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste e varia da un minimo di 300 euro per i tirocini di 20 ore medie settimanali a un massimo di 500 euro per i tirocini di 40 ore medie settimanali.

Tali importi sono a carico per il 60% della Regione che li eroga tramite l'Inps e il restante 40% del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può decidere di erogare un importo superiore. L'erogazione della quota a carico della Regione avviene in seguito al controllo dell'avvenuta partecipazione al 70% delle ore mensili del tirocinio registrate sul registro di presenza. A ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Inail e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilita civile verso i terzi.

Al termine del tirocinio, il soggetto promotore sulla base del piano formativo individuale (Pfi), del dossier individuale e della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, un'attestazione finale di frequenza che attesta l'esperienza di apprendimento conseguita.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©