Rapporti di lavoro

Polo unico visite fiscali solo per le malattie comuni

di Antonio Carlo Scacco

La normativa del Polo unico per le visite fiscali si applica al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori del settore pubblico e non riguarda in alcun modo le altre eventuali casistiche di assenza (per esempio infortunio, malattia del figlio, interdizione anticipata per gravidanza, inidoneità temporanea a mansione accertata dalle commissioni competenti eccetera): è uno dei chiarimenti contenuti nel messaggio Inps 1399 del 29 marzo, riepilogativo dello stato dell'arte dell’intera disciplina.

Dal 1° settembre 2017, data di entrata in vigore del Polo unico per le visite fiscali, previsto dal decreto legislativo 75/2017, i controlli medico/legali nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono effettuati dall'Inps. Il decreto 17 ottobre 2017 numero 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, ha successivamente dettato le norme regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle visite fiscali e l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Il messaggio Inps 1399/2018 contiene una sorta di riepilogo delle disposizioni normative e amministrative nel frattempo intervenute, soffermandosi sulle questioni di principale interesse.

Circa i lavoratori del settore pubblico soggetti alla disciplina del Polo unico, si conferma l'esclusione dei dipendenti degli organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali e in genere dei lavoratori del settore pubblico non soggetti all'obbligo di certificazione telematica della malattia. Non vi rientrerebbe, ma il condizionale è d'obbligo in attesa di ulteriori approfondimenti, il personale delle Forze armate (polizia, carabinieri eccetera).

La richiesta di visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro pubblici deve avvenire da parte dei soggetti abilitati utilizzando il portale dell'Istituto. Per le richieste di abilitazione si prevedono due moduli: il modello SC65 per la richiesta di abilitazione da parte del datore di lavoro e il modello SC62 per la richiesta presentata dal dipendente individuato per l'accesso al servizio (in quest'ultimo caso è necessaria anche la firma del legale rappresentante dell'ente o soggetto da questi delegato o soggetto incaricato nonché la copia del provvedimento di delega). I soggetti abilitati possono visionare sul portale l'esito della visita domiciliare ed eventualmente di quella ambulatoriale collegata, nonché stampare il riepilogo.

Le valutazioni delle giustificazioni prodotte dal dipendente in caso di assenza sono di pertinenza delle amministrazioni di appartenenza soltanto se di carattere amministrativo, mentre sono affidate alla competenza dell'ufficio medico legale dell'Inps se di carattere sanitario. In tale ultimo caso le valutazioni sono annotate nell'apposito modello “visita medica di controllo ambulatoriale”, consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio. Nel caso in cui il lavoratore assente non produca giustificazioni, ovvero ne produca di tipo sanitario non sufficienti a giustificare l'assenza, il medico incaricato dovrà evidenziarlo nelle note per le opportune valutazioni da parte della amministrazione di appartenenza. Differentemente, in caso di documenti giustificativi sanitari ritenuti idonei, il medico valorizzerà positivamente nel modello il campo “assenza giustificabile”. Si ricorda che il dipendente, in caso di assenza, è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere tempestivamente l'informazione all'Inps.

Come anticipato, soggetti alla disciplina del Polo unico sono i soli eventi per malattia comune. Sulla esclusione dell'infortunio, la cui competenza quanto all'accertamento e controllo rimane affidata in via esclusiva all'Inail, di recente è intervenuta la nota 246 dell'ufficio legislativo del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione-dipartimento della Funzione pubblica. Tuttavia, si afferma nel messaggio, diverso è il caso in cui un lavoratore abbia avuto un riconoscimento da parte dell'Inail per una menomazione a carattere permanente contratta in occasione di lavoro e allo stesso sia certificata una temporanea incapacità all’attività per malattia comune. In tal caso l'esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, precisa l'Istituto previdenziale, scatta soltanto se l'Inail ha giudicato il pregresso danno biologico pari o superiore al 67% (infatti in tal caso vi sarebbe esonero per invalidità, secondo la disciplina generale).

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