Rapporti di lavoro

Facoltà di scelta tra premio di risultato e welfare aziendale

di Cristian Valsiglio

Gli accordi di secondo livello sul premio di risultato potrebbero riconoscere ai dipendenti la facoltà di scegliere tra il pagamento del premio (se maturato) o la sua “conversione” in un pacchetto di welfare aziendale.

Secondo l'art. 1, co. 184 della L. 208/2015, infatti, i pacchetti di welfare aziendale defiscalizzati mantengono un regime di favore anche “nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte” dei premi di risultato.
Sostanzialmente la disposizione è volta a favorire l'utilizzo di servizi di welfare aziendale in luogo della monetizzazione del premio.

La disposizione dunque attribuisce al dipendente la facoltà di scelta tra la liquidazione di un premio detassato, ossia soggetto ad imposizione fiscale nella misura del 10%, e la possibilità di trasformare detto premio in benefit e/o servizio di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 del T.u.i.r., con la possibilità di sfruttare una piena esenzione fiscale e contributiva.
Secondo quanto stabilito dal comma 187, la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali; l'applicazione del regime di favore, pertanto, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi.
La legge non detta ulteriori regole; pertanto, l'eventuale disciplina di dettaglio, riguardante ad esempio le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata alla autonomia delle parti o al contratto stesso.

Il mantenimento di un regime fiscale agevolato non si verifica se la conversione avviene al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva: tale caso si verifica, ad esempio, quando i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore, nell'anno precedente a quello di erogazione, ad euro 80.000.

L'obbligazione del datore di lavoro ha, quindi, ad oggetto, sin dal suo nascere, l'erogazione di beni e servizi e può essere adempiuta solo con tale modalità. In tal caso, i beni e servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nei casi previsti dall'art. 51, commi 2, 3 e 4, del T.u.i.r., a condizione che l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione (cfr. Circ. AE n. 28/E/2016).

Regime fiscale in caso di scelta tra premi e welfare
Nel caso di conversione del premio in un pacchetto di welfare, il regime fiscale di favore applicabile a questo ultimo resta in vita sino al raggiungimento di alcuni limiti specifici:
- il valore del pacchetto non può superare l'ammontare massimo delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva (3.000 o 4.000 euro, secondo i casi);
- nel pacchetto di welfare scelto in luogo del premio di risultato devono essere inclusi i beni e servizi indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 51 del T.u.i.r. salvo le eccezioni specificatamente indicate e che di seguito si commenteranno.

A titolo esemplificativo si allega un breve formulario di riferimento, adattabile a seconda della specifica necessità, per consentire l'opzione per la conversione del premio di risultato in rimborso per spese scolastiche e/o rimborsi per spese per familiari non autosufficienti o anziani.
-Modulo di opzione
-Istruzioni operative
-Dichiarazione di responsabilità

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