L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Calcolo detrazioni d'imposta per lavoro a termine

di Matteo Ferraris

La domanda

Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato con prestazione "a giornata" - vedi braccianti agricoli e lavoratori intermittenti senza obbligo di risposta alla chiamata - come vanno calcolate le detrazioni fiscali per lavoro dipendente? E’ possibile applicare la detrazione minima annuale di € 1380 per redditi fino a € 8.000,00 per tutte le giornate intercorrenti nel periodo di lavoro (e non solo per le sole giornate di effettiva presenza) oppure bisogna attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle circolari del ministero delle finanze n. 326/e/1997 e n. 3/1998? In caso di redditi da € 8.000,01 a € 28.000,00 è possibile applicare la prevista detrazione rapportandola ai giorni di effettiva presenza?

L’articolo 13, Tuir dispone che le detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a euro 8.000 sono pari a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Le detrazioni maturano ordinariamente con criterio giornaliero. Tali detrazioni proprozionali al tempo devono essere applicate al superamento della soglia minima. Tanto premesso, nel settore agricolo è lavoratore dipendente chiunque presti la propria opera manuale, dietro corrispettivo, per la coltivazione di fondi o allevamento di bestiame e per attività connesse a favore di una azienda agricola o di altro soggetto che svolge attività agricola. E' lavoratore agricolo a tempo determinato colui che è assunto per l'esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto. Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13-18 del richiamato D.Lgs. n. 81/2015, costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato. Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie: 1. lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità; 2. lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità. Ad entrambi tali soggetti si applicano le regole generali sopra indicate: al di sotto di determinati importi si applica la detrazione nella misura minima e non proporzionale. Per redditi eccedenti gli 8.000 euro la detrazione base (pari a 1.338 euro) è ponderata in funzione di un algoritmo che rende decrescente la misura della detrazione all'incremento del reddito. L'importo della detrazione deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 2007, precisa una cosa importante, che è anche in linea con il principio costituzionale contenuto nell'art. 53 della Costituzione ("Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"): Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole. Ne discende che le stesse non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 2007, La circolare precisa una cosa importante, che è anche in linea con il principio costituzionale contenuto nell'art. 53 della Costituzione ("Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"): Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole. Detrazione minima e rapporti inferiori all'anno. L'Agenzia delle entrate, con circ. n. 15/E/2007, precisa gli obblighi del sostituto d'imposta in relazione ai rapporti di lavoro inferiori all'anno. In particolare, l'Agenzia delle entrate ritiene che anche le detrazioni per i redditi non superiori ad euro 8.000, fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, debbano essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23 comma 2, lett. a), D.P.R. 600/1973. Naturalmente il percipiente potrà fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio. ecco l’articolo 13 del TUIR, comma 1, che disciplina le detrazioni per lavoro dipendente per l’anno 2018: "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) 1.880 euro (fino al 31 dicembre 2013 era 1.840), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro". Va precisato che, secondo quando stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 2007, queste detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a euro 8.000 nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ne discende che le stesse non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12 del Tuir. La circolare precisa una cosa importante, che è anche in linea con il principio costituzionale contenuto nell'art. 53 della Costituzione ("Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"): Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole. Detrazione minima e rapporti inferiori all'anno. L'Agenzia delle entrate, con circ. n. 15/E/2007, precisa gli obblighi del sostituto d'imposta in relazione ai rapporti di lavoro inferiori all'anno. In particolare, l'Agenzia delle entrate ritiene che anche le detrazioni per i redditi non superiori ad euro 8.000, fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, debbano essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23 comma 2, lett. a), D.P.R. 600/1973. Naturalmente il percipiente potrà fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.

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