Agevolazione donne prive di occupazione
L’articolo 4 commi da 8 a 11 della L. n. 92/2012 istituisce i benefici all’assunzione di particolari soggetti svantaggiati (50% sui contributi INPS e INAIL), tra questi il comma 11 annovera le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. La lavoratrice da assumere deve risultare priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Il possesso di tale requisito prescinde, in questo caso, dalla dichiarazione di assenza di lavoro presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente e per tale motivo è opportuno che il datore di lavoro richieda alla lavoratrice una dichiarazione sostitutiva in tal senso, ai sensi del DPR n. 445/2000. Le tipologie contrattuali ammesse al beneficio sono: • contratto a tempo determinato • contratto a tempo indeterminato • trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Per rispondere al quesito si fa presente che è possibile accedere al beneficio solamente in caso di “assunzione” effettuata in presenza dei requisiti richiesti e, se trattasi di trasformazioni e/o proroghe, le stesse devono esclusivamente riferirsi ad un rapporto in corso già agevolato. Per questo motivo è bene che il datore di lavoro rispetti l’intervallo di tempo imposto dalla legge , che in questo caso è di 10 giorni (articolo 21, comma 2 D.lgs. n. 81/2015), prima di effettuare la nuova assunzione in regime di agevolazione.