Rapporti di lavoro

Coinvolgimento nell’attività esteso a utenti e volontari

di Gabriele Sepio e Glauco Zaccardi

Il ruolo centrale dei lavoratori nell’impresa sociale passa anche dalla predisposizione di particolari forme di coinvolgimento di questi ultimi all’attività. In base alle nuove disposizioni sul terzo settore, tutte le imprese dovranno definire nei propri statuti o nei regolamenti aziendali adeguati meccanismi di informazione, consultazione o partecipazione di lavoratori, utenti e stakeholder (articolo 11 del Dlgs 112/2017) al fine di assicurare a questi soggetti la possibilità di esercitare un’influenza su determinate decisioni imprenditoriali.

Tra queste rientrano in particolare tutte quelle scelte in grado di incidere in maniera diretta sulle condizioni di lavoro o sulla qualità dei beni o dei servizi forniti dall’impresa e che coinvolgono più da vicino il rapporto tra impresa e dipendente.

Rispetto alla disciplina previgente (Dlgs 155/2006), le forme di partecipazione dei lavoratori e degli altri soggetti interessati saranno individuate dall’impresa sociale sulla base di specifici criteri (prima assenti): le modalità di coinvolgimento dovranno essere adottate in conformità ad apposite linee guida fissate dal ministero del Lavoro (sentito il Consiglio nazionale del terzo settore), tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dalle loro Rsa o dalla Rsu, oltre che della natura dell’attività esercitata, delle dimensioni dell’impresa e delle categorie di soggetti coinvolti.

In un’ottica di trasparenza, inoltre, le forme di coinvolgimento dovranno essere illustrate nel bilancio sociale, che ciascuna impresa è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet e a depositare presso il registro imprese.

Lo statuto dell’impresa deve disciplinare, in ogni caso, i meccanismi di partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche per il tramite di loro rappresentanti, all’assemblea dei soci o degli associati. Inoltre per le realtà che superano due dei limiti economici dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà (vale a dire totale dell’attivo dello stato patrimoniale 2.200.000 euro; ricavi 4.400.000 euro; dipendenti 25 unità) lo statuto dovrà disciplinare la nomina da parte dei lavoratori (ed eventualmente degli utenti) di almeno un componente dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo.

La riforma ha introdotto alcune novità anche sul fronte dell’eventuale partecipazione all’attività dei volontari. Questi ultimi dovranno essere indicati in un apposito registro e assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi. Il loro numero, tuttavia, non può superare quello dei lavoratori e occorrerà prestare attenzione alle mansioni assegnate.

Il decreto correttivo al Dlgs 112/2017 (approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri) precisa, infatti, che le prestazioni dei volontari possono essere utilizzate in misura solo complementare (e non sostitutiva) rispetto a quelle degli operatori professionali.

Tuttavia anche per i volontari è previsto che l’impresa assicuri adeguate forme di informazione, consultazione o partecipazione (stante l’ampio riferimento dell’articolo 11 del Dlgs 112/2017 ai «soggetti interessati all’attività»).

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