Rapporti di lavoro

Attività lavorative vietate ai minori di anni 18 a bordo delle navi

di Giovanni Di Corrado

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto 27 Aprile 2018 (G.U. 18 maggio 2018, n. 114), di concerto con il ministero della Salute e il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha effettuato una vera e propria individuazione di quelle che sostanzialmente sono le attività lavorative alle quali è vietato adibire i minori di anni 18 a bordo delle navi o delle unità di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 271 del 27 luglio 1999, in materia di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionale.

Elenco delle attività vietate ai minori di diciotto anni a bordo delle navi
All'articolo 1 del suddetto decreto, tra le altre cose, viene precisato che resta comunque fermo quanto è stato previsto dall'articolo 6, comma 1, legge 17 ottobre 1967, n. 997 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Nell'allegato A del decreto in oggetto, vi è l'elenco dettagliato, in adeguamento al progresso tecnico ed alla evoluzione della normativa comunitaria, di quelle che sono appunto le attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire gli individui minori di anni diciotto, e precisamente:
- il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
-il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
-l'esposizione a livelli dannosi al rumore ed alle vibrazioni;
-l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
-l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;
-le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);
-il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
-il servizio di guardia notturna;
-la manutenzione delle attrezzature elettriche;
-l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
-la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
-la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

Deroga al divieto generale
È di estrema importanza evidenziare il fatto che all'articolo 2 del decreto del 27 aprile 2018 è stata prevista una deroga a quello che è il divieto generale di cui si è parlato fino ad ora.
Infatti, viene espressamente stabilito che, in deroga a tale divieto generale appunto, le attività lavorative sopraindicate, contenute nell'allegato A, possono essere svolte dai minori di anni diciotto per indispensabili motivi didattici o per motivi di formazione professionale, a condizione che le predette attività lavorative vengano svolte sotto la sorveglianza di formatori che siano competenti anche nella materia della prevenzione e della protezione e nel rispetto di quelle che sono tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente.
Giova ricordare tra l'altro, che sempre all'articolo 2 del decreto in oggetto, viene chiarito esplicitamente che resta invariato quanto è previsto dall'articolo 7 del Dpr 18 aprile 2006, n. 231 e successive modificazioni, in merito alle procedure di collocamento della gente di mare, con particolare riferimento all'anagrafe.

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