Rapporti di lavoro

La rappresentatività va verificata solo se la procedura di conciliazione è disciplinata dal contratto collettivo

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota protocollo del 17 maggio 2018 numero 163, ha fornito chiarimenti alle proprie sedi territoriali in merito al diniego opposto all'organizzazione sindacale Confederazione dirigenti quadri impiegati dell'agricoltura (Confederdia) al deposito di verbali di conciliazione sottoscritti in base all’articolo 411 del codice di procedura civile, motivato dalla presupposta carenza di legittimazione dell'organizzazione in questione.

A tal proposito, il parere richiama i requisiti necessari per un valido deposito dell’accordo sottoscritto. Infatti, quest’ultimo deve essere raggiunto con l’effettiva assistenza al lavoratore da parte di esponenti dell’organizzazione sindacale a cui lo stesso si è affidato. Inoltre, il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, o un suo delegato, deve verificare l'autenticità del verbale di conciliazione. Solo dopo tale riscontro è possibile, quindi, procedere al deposito del verbale di conciliazione presso la cancelleria del tribunale e, eventualmente, ottenere il decreto di esecutività, su istanza della parte interessata.

A riguardo, l'Inl ricorda quanto il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva precisato nel 2016, con le note protocollo 5199 del 16 marzo 2016 e 5755 del 22 marzo 2016, circa il requisito di "specifica rappresentatività" dell'organizzazione sindacale. Tale indicazione deve essere letta alla luce dell'articolo 412 ter del codice di procedura civile, che consente la previsione in sede contrattuale di una specifica procedura di conciliazione (generalmente si tratta dell'istituzione di apposite strutture periferiche ovvero della fissazione della sede, dei termini e del contenuto dell'istanza) esclusivamente alle associazioni sindacali dotate del requisito della maggiore rappresentatività.

Di conseguenza, solo con riferimento a tali ipotesi di "proceduralizzazione contrattuale", risulta necessaria la verifica dell'effettiva sottoscrizione da parte dell'associazione sindacale del contratto collettivo della categoria in esame nonché la verifica del grado di rappresentatività del soggetto sindacale.

In altre parole, l'Ispettorato chiarisce che la verifica circa la maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale, che ha assistito un lavoratore in sede di conciliazione, è prevista nei soli casi in cui la conciliazione sia stata disciplinata dal contratto collettivo di riferimento.

Ciò detto, posto che dalla verifica dipende il deposito del verbale sottoscritto e la sua esecutività, nel parere dell’Inl si sottolinea l'importanza di individuarne le possibili modalità. Alla luce di quanto previsto nelle note ministeriali del 2016, l'Inl evidenzia come sarà sufficiente verificare, semplicemente d'ufficio, l'apposizione sul verbale di un'espressa dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al requisito di cui all’articolo 412 ter. Si tratta di una soluzione che tiene conto del principio di responsabilizzazione del sistema di relazioni industriali, garantendo l'autoregolamentazione sindacale in applicazione delle norme che la prevedono.

Da ultimo l'Inl, con l'occasione, mette nuovamente in risalto la distinta ipotesi della maggiore rappresentatività in termini comparativi esaminata diffusamente dalla recente circolare 3/2018. Tale requisito, infatti, condiziona l'operatività di alcuni istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello, nonché il godimento di benefici normativi e contributivi.

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