Rapporti di lavoro

Decide il giudice sui crediti dei lavoratori dell’azienda sotto sequestro

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Il lavoratore che vanta dei crediti salariali da parte del proprio datore di lavoro, sottoposto ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro dei beni in base alla legge antimafia, per il loro recupero non può rivolgersi all'Ispettorato del lavoro, ma deve fare riferimento al tribunale.

E' quanto viene precisato dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 4623 del 24 maggio, in risposta alla richiesta di parere circa l'opportunità di adottare la diffida accertativa, prevista dall'articolo 12 del Dlgs 124/2004, nel caso in cui in sede ispettiva vengano rilevati crediti patrimoniali nei confronti di lavoratori dipendenti di una impresa in amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro adottato secondo l'articolo 20 del Dlgs 159/2011 (codice antimafia). Quest'ultimo è un provvedimento giudiziale adottato quando il valore del reddito effettivo risulti sproporzionato rispetto a quello dichiarato.

Viene tuttavia ricordato che il personale ispettivo adotta la diffida accertativa quando, in conseguenza delle violazioni contrattuali, accerti la manca corresponsione di crediti patrimoniali (stipendi, indennità contrattuali) direttamente connessi all'attività lavorativa e al rapporto di lavoro. In tal caso l'ispettore diffida il datore inadempiente al pagamento di quanto dovuto ai dipendenti creditori e assegna un termine per la regolarizzazione. In caso di inadempimento alla diffida, l'atto assume natura di titolo esecutivo previa convalida del capo della struttura territoriale. Quest'ultimo è un intervento diretto a verificare la correttezza dell'atto, della sua legittimità e fondatezza e, quindi, dei presupposti per la sua adozione.

Nel caso prospettato nel parere richiesto all'Inl, come in quello di intervenuto fallimento della società o di pendenza di procedure di sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, non è possibile la convalida. Infatti, è lo stesso codice antimafia a prevedere espressamente (articolo 55) il divieto per i creditori di promuovere o proseguire azioni esecutive (qual è la diffida accertativa) a seguito dell'adozione del provvedimento di sequestro.

Tuttavia i dipendenti che vantino crediti patrimoniali da parte di datori di lavoro oggetto della procedura di sequestro, potranno comunque trovare adeguata forma di tutela, previa domanda di ammissione al credito, rivolgendosi direttamente o tramite legale di fiducia al giudice delegato perché accerti il proprio credito (articoli 58 e 59 del codice).
Condizioni previste dall'articolo 52, sempre del codice, sono che il credito risulti, da data certa, maturato in data anteriore al sequestro e che esso non risulti essere strumentale rispetto all'attività illecita che ha dato causa al provvedimento di sequestro.

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