Rapporti di lavoro

I campi nomadi non sono luoghi di lavoro ma vanno comunque verificati i rischi

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza


In materia di salute e sicurezza sul lavoro vale il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.
In tal senso si è espressa la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, operante presso il ministero del Lavoro, con l'interpello 3/2018.

Il quesito è stato posto dal Dipartimento delle autonomie locali e Polizie locali teso a conoscere gli adempimenti, ai fini della sicurezza sul lavoro, relativi agli interventi di servizi di vigilanza compiuti dalla Polizia locale pressi i campi nomadi dove si verificano, in maniera costante, roghi che oltre all'allarme di inquinamento ambientale, rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nei servizi di pattuglia.

Fatta la disamina delle varie disposizioni applicabili al caso, la commissione ministeriale ha preliminarmente precisato che il Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), in base all'articolo 3, comma 1, si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l'attività svolta dagli appartenenti alla Polizia locale alla quale si applicano altresì le disposizioni del successivo comma 2, destinato alle Forze armate e di polizia, qualora l'attività comporti – ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 65/1986 ( legge quadro sull'ordinamento della polizia locale) – lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.

A diversa conclusione perviene la Commissione nella parte in cui con il quesito viene chiesto se le postazioni mobili o soggette a cambiamento e in particolare i luoghi indicati nell'interpello, possano costituire ambiente di lavoro, con il conseguente obbligo da parte dei relativi Comandi di predisporre le misure di sicurezza generali indicate dall'articolo 62 e seguenti del testo unico e, più specificatamente, dell'allegato IV del medesimo testo unico.
Sul punto, infatti, la Commissione, riportandosi proprio all'articolo 62, rappresenta che secondo le disposizioni di cui al titolo I, per luoghi di lavoro si intendono unicamente quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

È da escludersi, pertanto, che i campi nomadi possano costituire “luogo di lavoro” con la conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel titolo II del testo unico e, precisamente, negli articoli da 62 a 68 e nel relativo allegato IV. Poiché tali ultime disposizioni operano esclusivamente ai fini dell'applicazione del titolo II, restano ferme tutte quelle generali contenute nel titolo I, compresa quindi la valutazione di “tutti i rischi” e l'adozione delle relative misure di prevenzione.

L'interpello 3/2018

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