Rapporti di lavoro

Welfare aziendale, gli adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

di Cristian Valsiglio

Il presente articolo è tratto da Welfare aziendale - La disciplina dopo la circolare 5/E/2018 - Guida operativa per imprese e professionisti.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E/2018, si sofferma anche sugli adempimenti cui sono tenuti il sostituto di imposta e il lavoratore.

Impatti per il datore di lavoro
L'applicazione del regime agevolato da parte del sostituto d'imposta costituisce la regola, “salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro”.
Il sostituto d'imposta, se ha rilasciato la Certificazione unica per l'anno precedente (per 365 giorni), applica direttamente l'imposta sostitutiva.
Se, invece, non è lo stesso che ha rilasciato la Cu per l'anno precedente, applica l'imposta sostitutiva a condizione che il beneficiario attesti per iscritto l'importo di reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente.
Il datore di lavoro, una volta verificata l'applicabilità della detassazione, può applicare l'imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
Il sostituto deve indicare separatamente nella Certificazione unica la parte di reddito assoggettata a imposta sostitutiva e l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente oltre all'eventuale destinazione del premio “welfarizzato”.

Impatti per il lavoratore
Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 80 mila euro o se nell'anno di corresponsione degli emolumenti abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili.
Il dipendente può comunicare al proprio datore di lavoro l'eventuale rinuncia al regime agevolato.
In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l'imposta sostitutiva fatta salva la possibilità di applicare la tassazione ordinaria, se più favorevole, portandone a conoscenza il dipendente (cd. clausola di salvaguardia).
Il lavoratore, in sede di dichiarazione dei redditi, deve far concorrere al reddito complessivo i redditi che, nonostante l'assenza dei presupposti richiesti, siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva.
Il dipendente può utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole.


Formulario per la detassazione

FAC-SIMILE - Richiesta di non applicazione della detassazione
FAC-SIMILE - Richiesta di applicazione della detassazione
FAC-SIMILE - Comunicazione di insussistenza del diritto alla detassazione
FAC-SIMILE - Comunicazione per dipendenti cessati dal servizio
FAC-SIMILE - Comunicazione di applicazione tassazione ordinaria in luogo della detassazione in quanto più favorevole

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