L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Distacco, obblighi di comunicazione

di Braghin Massimo

La domanda

Vorrei sapere se, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 136/2016, gli ulteriori adempimenti in capo alla società distaccante relativi alla conservazione della documentazione sino a due anni dalla cessazione del distacco debba riservarsi solo ai distacchi la cui decorrenza è successiva all’entrata in vigore del D.lgs. 136/2016, ovvero il 17/07/2016, oppure tale disposizione, a decorrere da tale data, debba applicarsi anche con riferimento ai distacchi all'epoca in corso.

L’art. 10 comma 3 del D, Lgs. 136/2016 prevede che durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; b) …….. La succitata norma ha recepito la direttiva 2014/67 UE che prevedeva l'obbligo, durante il periodo di distacco, di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato nel suo territorio, come il luogo di lavoro o il cantiere, o, per i lavoratori mobili del settore dei trasporti, la base operativa o il veicolo con il quale il servizio è prestato, copie cartacee o elettroniche del contratto di lavoro o di un documento equivalente ai sensi della direttiva 91/533/CEE del Consiglio (1), comprese, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 4 di tale direttiva, dei fogli paga, dei cartellini orari indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, e delle prove del pagamento delle retribuzioni, o di documenti equivalenti; La violazione di tale obbligo ai sensi dell’art. 12 c. 2 comporta l’applicazione di una sanzione amm.va da 150 a 3.000 euro, per ogni lavoratore interessato che non può in ogni caso superare euro 150.000.

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