L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Fringe benefit Polizze extra professionali

di Salvatore Servidio

La domanda

In riferimento al co. 5 dell’art. 12 del CCNL dirigenti industria non devono essere considerati fringe benefit soggetti a tassazione e contribuzione i premi per assicurazioni sulla vita e infortuni/malattia extra professionali pagati dal datore di lavoro che hanno come beneficiario il datore di lavoro e non il dipendente? In caso di sinistro, l’indennizzo sulla base di quanto sopra esposto, viene pagato dall’assicurazione alla Società beneficiaria, la quale trasferirà integralmente l’importo al dipendente. Tale importo per il dipendente rientra tra le somme di cui all’art. 6 comma 2 del Tuir (indennità esenti) o deve essere considerato a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente e assoggettato a tassazione e contribuzione?

In riferimento al quesito prospettato, si osserva che la Polizza rischi extra professionali, assicurato e beneficiario l’amministratore, sono polizze che coprono i danni derivanti da rischi non riferibili al rapporto di lavoro. Deducibilità dei premi per la società: i premi sono deducibili in quanto inerenti (sono considerati compensi in natura corrisposti all’amministratore) secondo il principio di cassa (ex art. 95, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); Tassazione in capo all’amministratore: i premi per assicurazione sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dalla società con beneficiario l’amministratore (o i suoi eredi) sono considerati fringe benefits e, pertanto concorrono a formare il reddito dell’amministratore. Infatti, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’incarico di amministratore, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR), devono essere inseriti nel prospetto paga e assoggettati a tassazione e contribuzione (tale inquadramento, tuttavia, non è riferibile al professionista, titolare di partita IVA, che ricopre l’incarico di amministratore, posto che in questo caso il reddito è riferibile all’attività di lavoro autonomo). Trattamento fiscale del risarcimento del danno: ritengo che per l’amministratore: i rimborsi corrisposti dall’assicurazione all’amministratore, qualificabili come indennizzi risarcitori di “lucro cessante” (redditi perduti), costituiscono redditi della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e come tali sono imponibili in capo all’amministratore; per contro, non costituiscono redditi imponibili i rimborsi inerenti le perdite effettivamente subite (danno emergente), ex art. 6, comma 2 TUIR. Assimilabile alla polizza con beneficiario l’amministratore è la polizza vita per rischi extraprofessionali in cui il beneficiario sia la società, ma sia stato sottoscritto un accordo per la retrocessione agli eredi delle stesse somme incassate come indennità. L’esistenza di un accordo fa si che i premi si configurino come compensi in natura, restando comunque irrilevante per gli eredi l’indennizzo percepito “girato” dalla società (v. Circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 1997, n. 326). Indennizzo corrisposto agli eredi: l’indennizzo agli eredi per la morte dell’amministratore non costituisce, invece, reddito imponibile per via dell’esclusione prevista dall’art. 6, comma 2, del TUIR, che disciplina le indennità derivanti da invalidità permanente o morte.

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