L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Premio di risultato in welfare

di Di Liberto Marco

La domanda

Una società aderisce ad un accordo territoriale sul PVR. Nell’accordo le parti firmatarie non hanno prevista la possibilità di trasformare il valore del premio in welfare. Non essendo presente in azienda la RSU, possono i lavoratori sottoscrivere con la stessa un accordo plurimo su base individuale per ottenere la trasformazione del premio in prestazioni welfare come da regolamento aziendale deliberato dal CdA?

Occorre premettere che la Legge di Bilancio 2018 ha riconfermato il sistema di tassazione agevolata precedentemente introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e modificato dalla Legge di Bilancio 2017, mantenendo la possibilità che i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, siano assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari al 10%. Tali norme hanno quindi attribuito un ruolo centrale alla contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, anche in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 187, della legge 208/2015, ai fini dell’applicazione dei suddetti trattamenti fiscali agevolati, i premi di risultato devono essere “erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, pertanto sulla base di contratti collettivi stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o in forza di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSU o RSA. A tale riguardo, si osserva che se non sono presenti rappresentanze sindacale aziendali o unitarie presso una società che intenda accedere a tali benefici, tale società potrà comunque beneficiare del suddetto trattamento fiscale agevolato ove aderisca ad un contratto collettivo territoriale di settore che preveda l’applicazione di tale regime, come ha recentemente riconfermato l’Agenzia dell’Entrate con la nota circolare 5/E del 29.3.2018. Tale circolare ha inoltre precisato che se non è stato stipulato un contratto collettivo territoriale di settore, la società potrà comunque adottare a tal fine il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, comunicandolo ai lavoratori ed applicando tale accordo a tutti i fini al proprio personale. La contrattazione collettiva di secondo livello avrà un ruolo determinante anche per le aziende il cui personale intenda convertire il citato premio di produzione maturato con i servizi di welfare previsti dall’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR. Sul punto l’Agenzia dell’Entrate, con la circolare 28/E del 15.6.2016, ha tuttavia precisato che è “necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità, prevista dal comma 184, di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale”. In ragione di tali principi, solo ove la contrattazione collettiva di secondo livello preveda la facoltà per i lavoratori di convertire i suddetti premi di risultato nei predetti benefits, sarà possibile ricorrere a tale misura e beneficiare del correlato regime fiscale agevolato, non essendo tale misura rimessa alla libera contrattazione individuale. In considerazione di quanto precede, poiché nel caso in esame l’accordo territoriale a cui la società ha aderito non prevede la possibilità di convertire gli importi maturati a titolo di premio di produzione in servizi di welfare, e giacché non sono presenti rappresentanze sindacali in azienda, per poter accedere a tali misure di conversione non sarà sufficiente che i lavoratori concludano con la società accordi individuali che recepiscano il regolamento aziendale approvato dal c.d.a. a tal fine. In tale ipotesi, per poter beneficiare delle suddette misure di conversione e dare attuazione alla delibera del c.d.a., la società dovrà concludere un accordo con le competenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in cui sia espressamente previsto il ricorso a tali strumenti di conversione.

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