di Rossella Quintavalle

La domanda

Buongiorno, vorrei sapere se è possibile erogare Buoni Pasto nei confronti di un unico dipendente (l'azienda ha un organico di 8 dipendenti totali)? Oppure l'azienda è costretta ad erogarli nei confronti di tutti i lavoratori? Il ccnl applicato è Metalmeccanica Piccola Industria (Confapi).

Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, in questo caso i ticket restaurant o buoni pasto, sono regolati dal TUIR all’articolo 51 comma 1 lettera c) che ne prevede la totale esclusione dalla base imponibile fiscale, e di conseguenza da quella contributiva, entro il limite massimo di euro 5,29 aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. L’importo che eccede tali limiti è ordinariamente assoggettato sia a ritenute fiscali che a contributi. Seppure la norma non ne faccia menzione, la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 afferma che per fruire della esenzione i buoni pasto devono essere concessi alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, ove, per “categorie omogenee” non devono intendersi solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori con una certa qualifica o di un certo livello. Tale interpretazione è stata riproposta anche nella circolare del 16/07/1998 n. 188/E relativa al Telefisco 1998, ove ad un quesito in cui veniva richiesto se gli operai del turno di notte potessero rappresentare una categoria, è stata data risposta affermativa chiarendo che "tutti gli operai del turno di notte" possono rappresentare una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore poiché sufficiente ad impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte. Nulla dice a proposito il CCNL citato nel quesito. Per concludere e rispondere al quesito occorre quindi affermare che nulla vieta di concedere ad un solo dipendente l'erogazione del buono pasto, ma il relativo importo sarà soggetto alla contribuzione previdenziale e alle ritenute fiscali e dunque trattato come ordinaria retribuzione, salvo che il destinatario non appartenga ad una “categoria” di dipendenti, onde evitare probabili contenziosi.

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