Rapporti di lavoro

Alternanza scuola-lavoro e tirocini, il ministero chiarisce il regime applicabile per salute e sicurezza

di Mario Gallo

Ancora una volta a tenere banco è la delicata disciplina sull'alternanza scuola-lavoro e i tirocini formativi. La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del ministero, infatti, con risposta ad interpello del 14 giugno 2018, n. 4, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al regime applicabile ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli studenti e dei tirocinanti, rispondendo ad un quesito presentato dalla Provincia autonoma di Trento che ha chiesto di sapere «se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l'articolo 21 del Dlgs n. 81/2008, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell'imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso».

La commissione ministeriale ha, così, ricostruito puntualmente l'evoluzione normativa che ha caratterizzato sia l'istituto dei tirocini, sia quello, più recente, dell'alternanza scuola – lavoro evidenziando due profili fondamentali.
In merito alla tutela dei tirocinanti la commissione ha richiamato l'orientamento già assunto dal ministero in una risposta ad un quesito pubblicato sul proprio sito istituzionale il 1° ottobre 2012, in cui ha tenuto a precisare che se in un'azienda o uno studio professionale fa ricorso a soggetti che svolgano stage o tirocini formativi dovrà osservare gli stessi obblighi previsti per i lavoratori subordinati (informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, etc.) in virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n.81/2008, che prevede un'equiparazione in virtù del quale il titolare dello studio o l'amministratore di un'impresa assume nei confronti anche di tali soggetti la posizione di datore di lavoro per la sicurezza.

Lo stesso principio trova applicazione nel caso degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge 107/2015, ma in questo caso precisa la commissione dovrà farsi riferimento anche alla specifica disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, numero 195 «...in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni», con la conseguenza che, ad esempio, la sorveglianza sanitaria è attuata tramite le Asl nei casi previsti dalla vigente normativa e l'obbligazione formativa è ripartita tra istituzione scolastica e soggetto ospitante, tenuto conto di quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, numero 221.

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