Rapporti di lavoro

Tfr in busta paga, stop agli adempimenti con eccezioni

di Antonio Carlo Scacco

Da questo mese di luglio cessa la erogazione del Tfr in busta paga (Qu.I.R., acrononimo che sta per quota integrativa della retribuzione), nonché dei relativi adempimenti informativi e contributivi ma è prevista una eccezione per i datori che hanno avuto accesso al finanziamento assistito da garanzia: lo ricorda l'Inps con il messaggio 10 luglio 2018, n. 2791.
La possibilità di ricevere il trattamento di fine rapporto maturando in busta paga è stata introdotta con la legge di stabilità per il 2015 in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, eccettuati i domestici, con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi.
La misura, di scarso successo pratico, non è stata prorogata e, pertanto, ha cessato di produrre effetti dal 1° luglio 2018. Al fine di sostenere la erogazione della Qu.I.R. (il Tfr opera come una sorta di autofinanziamento e, pertanto, l’erogazione in busta avrebbe comportato problemi di liquidità per molti piccoli imprenditori) i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all'obbligo di versamento al Fondo di tesoreria, potevano accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l'Inps. Operativamente i datori interessati dovevano richiedere all'istituto di previdenza la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento.
Sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell'ambito della denuncia contributiva UniEmens, l'Inps, nei 60 giorni successivi al primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certificava all'intermediario bancario la misura della Qu.I.R. da finanziare. Questa discrasia temporale ha provocato come effetto che nell'elemento <QUIRFinAnnoMese> di <QUIRFinLiquidata> della dichiarazione Uniemens, riferito alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia, dovesse essere valorizzato il terzo mese antecedente a quello di competenza della denuncia individuale. Di qui l’avvertenza contenuta nel messaggio 2791 citato in premessa e rivolta ai datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R., di continuare a valorizzare gli elementi <QUIRFinAnnoMese> e <QUIRFinImporto> di <QUIRFinLiquidata> fino alla liquidazione in busta paga della quota di Tfr maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
È utile infine rammentare che, a mente dell'articolo 3 dell'accordo quadro 20 marzo 2015 intercorso con l'Associazione bancaria italiana, la disponibilità creditizia utilizzata per la erogazione della Qu.I.R. sulla base delle certificazioni Inps più i relativi interessi maturati, dovrà essere rimborsata dai datore di lavoro in un'unica soluzione entro il prossimo 30 ottobre, salvo i casi di estinzione anticipata o interruzione del finanziamento.

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