Rapporti di lavoro

Dilettanti, stop alle collaborazioni con la fine dello scopo di lucro

di Lorenzo Pegorin

Il decreto dignità cancella le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. L’articolo 13 prevede, infatti, la soppressione dei commi dal 353 al 361 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), che avevano introdotto nell’ordinamento la possibilità di utilizzare una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice civile (società di persone o di capitali) per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica.

Di fatto, quindi, un ritorno al passato, ovvero al regime previgente, caratterizzato dal divieto di lucro soggettivo che continuerà così a contraddistinguere tanto le associazioni quanto le società sportive dilettantistiche. Eliminata la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche di tipo lucrativo, vengono conseguentemente abrogate le disposizioni che ne avevano disciplinato lo statuto (comma 354), il regime fiscale agevolato (comma 355), - la cui abrogazione viene ancora una volta disposta con effetto retroattivo, in deroga all’articolo 3 comma 1 legge 212/2000 -, i rapporti giuslavoristici (commi 357-358), la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e la disciplina previdenziale (comma 360).

Rimane, quindi, salda la distinzione tra sport professionistico e dilettantismo, fondata sulla non lucratività del secondo, anche se vi sarebbe la necessità comunque di prevedere l’istituzione di una disciplina giuridica ad hoc che possa in qualche modo incentivare/favorire tutte quelle associazioni/società sportive che stanno nella «terra di mezzo» fra dilettantismo e professionismo.

La cancellazione della norma sulle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro trascina con sé anche l’abrogazione (commi 358-359 legge 205/2017) delle collaborazioni coordinate e continuative che sarebbero state attuate da queste società. Ma vi è di più, perché l’effetto collaterale di queste abrogazioni è che non sarà più strettamente necessaria, a termine di legge, neppure la tanto attesa delibera del Coni che, sulla base della disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2018, avrebbe dovuto individuare le co.co.co rientranti fra le mansioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, meritevoli da un lato delle agevolazioni fiscali, ma dall’altro foriere di un aggravio di costi per i sodalizi sportivi che avrebbero dovuto sobbarcarsi tutti gli adempimenti burocratici del caso (comunicazione preventiva al centro per l’impiego, tenuta del libro unico del lavoro e predisposizione del cedolino paga).

In buona sostanza, si tratta di un ritorno al passato, poiché la disciplina in questione di fatto non è mai entrata in vigore; tant’è che ad oggi, legittimamente, la vasta platea di atleti e sportivi dilettanti potrà continuare ad avvalersi delle agevolazioni fiscali e contributive attualmente previste. Per essi l’inquadramento fra i redditi diversi non comporta nemmeno l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti introdotto dal 1° luglio scorso per i lavoratori dipendenti e i collaboratori dei datori di lavoro e committenti privati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©