Rapporti di lavoro

Professionisti e Pa: Iva nei tempi ordinari

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

La legge 96/2018 di conversione del decreto 87 non introduce ulteriori novità nell’articolo 12, in merito alla modifica del regime dello split payment. Si conferma, dunque, che le fatture dei professionisti che operano con pubbliche amministrazioni, fondazioni e società controllate e loro controllate, nonché con società quotate al Fitse Mib (cioè tutti i soggetti split payment in base all’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis del Dpr 633/72), sono escluse dal meccanismo di riscossione dell’Iva dello split payment dal 14 luglio 2018.

La relazione del direttore dell’agenzia delle Entrate al decreto legge 87/2018 aveva contribuito a fugare dubbi sulla data di decorrenza della novità, confermandola per le fatture emesse dal 14 luglio 2018. L’obbligo, introdotto per la prima volta per i professionisti dal Dl 50/2017, con decorrenza dal 1° luglio 2017, viene quindi meno.

Brusco il cambiamento nella fatturazione nei confronti dei soggetti split payment e nei relativi obblighi di versamento dell’imposta dei professionisti, proprio in mezzo al mese di luglio o al terzo trimestre di liquidazione Iva 2018, con peculiarità per le prestazioni rese nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni, delle società e fondazioni sottoposte allo specifico adempimento.

In pratica, dal 14 luglio 2018:

il professionista emette la fattura senza indicare la dizione «scissione dei pagamenti» e, nel caso di committenti soggetti a fatturaPa tramite Sistema di interscambio (Sdi), la non conformità comporterà la necessità del rifiuto in base alle regole del Dm 55/2013;

il cliente split payment che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta alla fonte Irpef e deve versare al professionista l’imponibile e l’Iva relativa e, se inerente l’attività commerciale posta in essere (sulla base dei principi degli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/72), può portarla in detrazione con la doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite;

il professionista a fronte dell’emissione della fattura, quale debitore Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario, in base all’esigibilità differita o immediata.

A seconda della diversa tipologia di clienti split payment, l’Iva è dovuta in capo al professionista:

al momento pagamento della fattura da parte del committente, quando questo rientra fra le Pa comprese nell’elenco dell’articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, ma in tal caso sulla fattura è preferibile, per evitare dubbi e incertezze, riportare la dizione «fattura a Iva differita»;

senza possibilità differimento, nel caso di società, fondazioni o Pa non comprese nell’elenco dell’esigibilità differita del comma 5; l’Iva deve essere versata in riferimento al momento di emissione della fattura, coincidente con l’effettuazione dell’operazione, entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (per i trimestrali).

La relazione dell’Agenzia conferma che in caso di rettifiche in diminuzione di operazioni già fatturate in regime di split payment, le note di variazione, emesse dal 14 luglio 2018, seguono la disciplina dell’operazione originaria e rimangono soggette alla scissione dei pagamenti per il principio di esigibilità dell’Iva derivante dall’effettuazione dell’operazione (articolo 63 della direttiva Iva e articolo 6 del Dpr 633/72).

Si estende il campo dei controlli della cosiddetta «verifica preventiva telematica» in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/73: per il pagamento delle fatture dei professionisti di ammontare superiore a 5mila euro, non più soggette allo split payment, dal 14 luglio 2018, le pubbliche amministrazioni e le società committenti interessate, per effetto dell’applicabilità del Dm 40/2008, dovranno tenere conto dell’ammontare compreso Iva, al netto della ritenuta di acconto (circolare Mef – Rgs 13/2018).

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