Rapporti di lavoro

Per edili, intermittenti e lavoratori a domicilio gestione delle ferie ad hoc

di Cristian Callegaro

Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di chiusura aziendale ed il contemporaneo godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti.
In riferimento a tale ricorrenza, i datori di lavoro, i responsabili del personale e gli addetti agli uffici paghe devono porre attenzione, tra gli altri aspetti, alla gestione economica delle ferie per alcune categorie di lavoratori.

Lavoratori a domicilio - Nell'ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa a domicilio il datore di lavoro, non avendo la possibilità di accertare l'orario di lavoro osservato, dovrà operare il calcolo della retribuzione spettante secondo le cosiddette tariffe di cottimo pieno. In genere, i contratti collettivi prevedono anche delle specifiche maggiorazioni, in percentuale sulla retribuzione, al fine di compensare gli istituti contrattuali di spettanza (mensilità aggiuntive, ferie, festività, Tfr, ecc.).
Per tale categoria di prestatori di lavoro, quindi, le ferie vengono retribuite sulla base dell'applicazione di una determinata maggiorazione calcolata sulla retribuzione unitaria.
A titolo di esempio, il Ccnl Legno arredamento industria prevede che «ad ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta al lavoratore a domicilio – a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festività nazionali e infrasettimanali – una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato. (…). Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità».

Operai dell'edilizia - Particolare risulta essere il meccanismo di liquidazione delle ferie nel settore dell'edilizia. Il trattamento economico che spetta agli operai per le ferie (e la gratifica natalizia), infatti, viene assolto dal datore di lavoro mediante l'accantonamento presso la Cassa edile di una percentuale – stabilita in modo convenzionale – calcolata sulla retribuzione, al netto delle ritenute di legge.
Per determinare l'importo dell'accantonamento mensile occorre:
- calcolare una maggiorazione (cosiddetto accantonamento lordo), pari complessivamente al 18,5% della retribuzione imponibile, di cui il 10% per la gratifica natalizia e l'8,5% per le ferie;
- assoggettare anche la maggiorazione lorda a contribuzione previdenziale e a tassazione (al netto delle ritenute previdenziali) al pari della retribuzione corrente;
- applicare al lavoratore una trattenuta sul netto pari all'aliquota convenzionale del 14,2% (cosiddetto accantonamento netto) - da calcolarsi sulla stessa base imponibile su cui viene calcolato l'accantonamento lordo - e versare il relativo importo alla Cassa edile.
La maggiorazione e l'accantonamento devono essere calcolati sulla retribuzione riferita a tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestato (40 ore per la generalità degli operai, 48 ore settimanali per gli operai discontinui) e alle festività nazionali ed infrasettimanali (con l'eccezione del 4 novembre).
La retribuzione imponibile ai fini del calcolo della maggiorazione e dell'accantonamento è unicamente determinata dai seguenti elementi retributivi: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore.
La maggiorazione e l'accantonamento devono essere applicati anche durante le assenze per malattia o per infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di conservazione del posto di lavoro e con alcune particolarità con riguardo alla percentuale di maggiorazione e accantonamento.
Quanto appena visto rappresenta la regola generale per gli operai dell'edilizia. A livello territoriale possono, infatti, essere previste modalità diverse ai fini della liquidazione della retribuzione feriale.

Lavoratori intermittenti - Anche per i lavoratori intermittenti (o a chiamata) la corresponsione della retribuzione per le ferie segue un meccanismo particolare. In base alla circolare del ministero del Lavoro n. 4/2005, nel lavoro a chiamata «trovano applicazione gli istituti normativi tipici del lavoro subordinato in misura "proporzionale" rispetto alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita tenendo conto dell'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti nonché per quanto riguarda le ferie, trattamenti di malattia, infortunio e malattie professionali e congedi parentali».
Il ccnl Amministratori di condominio – Saci prevede che le mensilità o le retribuzioni differite e le ferie, in deroga alle previsioni contrattuali sui periodi minimi di lavoro per la maturazione dei ratei (frazione di mese superiore a 14 giorni), saranno riconosciute nella misura di 1/1904 per ogni ora effettivamente lavorata, dove il denominatore 1904 è uguale a [(365-52-52-20-3) x 8] .

Settore turistico: lavoratori extra e di surroga - Altro meccanismo particolare viene adottato per la liquidazione della retribuzione feriale a favore dei lavoratori extra e di surroga nel settore turistico.
In questo caso, la definizione della retribuzione del personale è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.
In mancanza della disciplina territoriale, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato dalla contrattazione collettiva nazionale. Tale compenso orario è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti e indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale.

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