L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Test alcolimetrici per chi utilizza auto aziendali

di Mario Gallo

La domanda

Per i dipendenti che utilizzano l’autovettura aziendale per eventuali trasferte e per i dipendenti a cui è concesso l’uso dell’auto aziendale in regime di fringe benefit (uso promiscuo), è obbligatorio eseguire l’accertamento dello stato di alcoldipendenza mediante esame eseguito dal medico competente (test alcolimetrici)?

Nel premettere che la materia è in fase di evoluzione per effetto dell’approvazione il 7 luglio 2017 dell’Accordo Stato – Regioni recante «Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza», non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, occorre osservare che ai fini della tutela dei terzi e dello stesso lavoratore la legge 125 del 30 marzo 2001, stabilisce una serie di principi in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. In particolare l’articolo 15 della legge prevede il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle «attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi», attribuendo in via esclusiva al medico competente, di cui al Dlgs 81/2008, e ai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza delle aziende sanitarie locali la competenza ad effettuare i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro. Successivamente con il Provvedimento d’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006 (in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2006, n. 75), è stato definito nell’allegato I l’elenco delle attività alle quali si applica tale regime che comprende anche le “attività di trasporto” tra cui gli “addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada” (p.8.a). Tale elenco è da considerarsi tassativo e circoscrive, quindi, il regime dei divieti e dei controlli in materia di alcol alle sole attività elencate; per la conduzione dei veicoli stradali la stessa è riferita all’attività di trasporto di cose e/o di persone. Di conseguenza, tenuto conto anche dell’indirizzo interpretativo seguito prevalentemente, non sembrano rientrare in tale regime i lavoratori che pur conducendo auto aziendali non svolgono mansioni inerenti l’attività di trasporto; sotto tale profilo, per altro, la Regione Piemonte tramite il servizio “Info.sicuri”, nel rispondere a un quesito ha precisato che “L’Allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006 fa riferimento a «mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi, autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti le attività di trasporto” . Rientrando, quindi, l’attività svolta in concreto dal lavoratore tra quelle previste dal citato Provvedimento d’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006, anche se saltuariamente, il datore di lavoro sarà obbligato ad applicare il particolare regime protettivo definito dalla legge n.125/2001, e il medico competente sarà tenuto alla “predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori” secondo quanto stabilito dall’art. 25, c.1, lett. a), e dall’art.41 del D.Lgs. n.81/2008. Resta solo da osservare, infine, che in ogni caso trovano applicazione ovviamente anche le vigenti norme del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare l’art.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) riferito a chiunque guidi veicoli.

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