L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro nello spettacolo con le regole dei subordinati

Angela Fusco

La domanda

Un’azienda con dipendenti ha la necessità di assumere due lavoratori autonomi nel settore dello spettacolo, come macchinisti (riprese in esterno). Chiedo chiarimenti sulla gestione di questi lavoratori: è necessario aprire una matricola Inps ad hoc per loro? L’Inail come si gestisce? Devo inserire l’agibilità sul sito Inps? Quali adempimenti devo rispettare?

I lavoratori autonomi dello spettacolo, anche occasionali, ai fini previdenziali sono equiparati ai lavoratori subordinati, pertanto vengono assoggettati agli stessi adempimenti di tipo amministrativo e previdenziale, con la sola eccezione di non essere soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali poiché obbligatoria solo per i rapporti di lavoro subordinati. Sono lavoratori autonomi dello spettacolo coloro che svolgono una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 adeguato ed integrato dal D.M. del 15 marzo 2005. Il datore di lavoro/committente che occupi lavoratori autonomi dello spettacolo è tenuto ad effettuare al competente Centro per l’Impiego, tramite il modello UNILAV, la comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, o entro 5 giorni nei casi di cessazione, variazione o trasformazione. Tale obbligo è stato confermato dal Ministero del Lavoro nella nota n. 5460 del 6.8.2008. Il versamento dei contributi pensionistici deve essere effettuato all’INPS Gestione spettacolo sull’intero importo dei compensi corrisposti per competenza, applicando le medesime aliquote e gli stessi criteri di ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore subordinato dello spettacolo. Per il calcolo dei contributi valgono le stesse disposizioni dei lavoratori subordinati dello spettacolo fatta eccezione per i contributi minori dal momento che i lavoratori autonomi sono soggetti alla sola contribuzione per malattia nella misura indicata dall’INPS nella Circolare n. 124 del 3.8.2017. A seguito dell’integrazione nella sezione PosContributiva del flusso UniEmens degli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio 2015 non risulta più necessario aprire una matricola INPS diversa per i lavoratori autonomi. Come indicato nella circolare INPS n. 154 del 3.12.2014, tali lavoratori saranno identificati nel flusso UniEmens con il codice Qualifica1 “S”. Quindi i dati relativi ai lavoratori autonomi dello spettacolo verranno trasmessi all’INPS tramite il flusso UniEmens unitamente alle altre tipologie di lavoratori. Con riferimento al certificato di agibilità, i cui obblighi sono stati modificati con decorrenza dal 1.1.2018 dalle disposizioni di cui alla Legge n. 205 del 27.12.2017, per i lavoratori autonomi dello spettacolo deve essere richiesta l’agibilità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©