L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Decreto dignità, ccnl commercio

di Callegaro Cristian

La domanda

Buon giorno, rispetto a quanto previsto dall'art. 66 del CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO, qualora le organizzazioni sindacali non avessero individuato le località a prevalente vocazione turistica (Alto Lago di Garda Trentino), come ci si deve comportare per le assunzioni di dipendente durante i picchi stagionali, rispetto a quanto previsto dal recente Decreto Dignità?

L'articolo 66 bis del c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi Confcommercio prevede che "le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità (...). Le parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., con apposito accordo". Qualora le parti non avessero individuato le località a prevalente vocazione turistica, e quindi in assenza di apposito accordo, non sarebbe possibile procedere ad assunzioni "stagionali", dando per scontato che l'attività oggetto della prestazione lavorativa non rientra tra quelle indicate nell'elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963. Si dovrebbe quindi applicare la nuova regolamentazione del lavoro a tempo determinato riferita ad attività non stagionali. A tale riguardo, il D.L. (c.d. Decreto dignità) prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; b) esigenze si sostituzione di altri lavoratori; c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Le disposizioni del Decreto dignità trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018) nonché ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

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