L'esperto rispondeRapporti di lavoro

L’apprendista può dimettersi senza giusta causa durante la formazione

di Josef Tschoell

La domanda

Un apprendista operaio agricolo ha rassegnato le dimissioni senza giusta causa nè giustificato motivo durante il periodo di formazione previsto dal contratto di apprendistato professionalizzante. La contrattazione Agricoltura Operai sia nazionale che provinciale ( in questo caso Provincia di Mantova) dichiara semplicemente il divieto di dimissioni /licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, senza tuttavia prevedere un eventuale periodo di preavviso. È legittimo per il datore di lavoro trattenere in busta paga l’indennità sostitutiva, prendendo come base di riferimento il preavviso previsto per gli operai qualificati, in questo caso previsto in 1 mese?

L’articolo 41, del Dlgs 81/2015 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. L’articolo 42, comma 4, del Dlgs 81/2015 consente il recesso dal rapporto solamente al termine del periodo di apprendistato. Non sono, dunque, espressamente disciplinate le dimissioni da parte dell’apprendista. Sembra allora che anche l’apprendista sia responsabilizzato rispetto al percorso formativo intrapreso. In ogni caso nel contratto a tempo indeterminato è sempre consentito al lavoratore di dare le dimissioni (è una sua scelta unilaterale). Come sostenuto in dottrina (e in assenza di risposte da parte della giurisprudenza) nel contratto di apprendistato il datore di lavoro potrebbe però chiedere il ristoro delle spese sostenute per la formazione del giovane. Ovviamente queste vanno provate, ma potrebbero essere determinate anche da parte della contrattazione collettiva oppure nel contratto individuale in maniera forfettaria.

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