L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Rimborso spese figurative in busta paga

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

I lavoratori di una azienda comandati in trasferta provvedono al pagamento del vitto, dell’alloggio e di altre spese inerenti la trasferta stessa con carta di credito intestata alla ditta. I lavoratori non anticipano nessuna spesa per conto dell’azienda. Si chiede, ai fini della tracciabilità del pagamento delle retribuzioni nonché della trasferte, tassate con riduzione di 2/3 dell’esenzione prevista per legge se le spese sopra indicate e transitate sulla carta di credito intestata all’azienda, quindi non anticipate dal lavoratore se devono essere indicate, figurativamente, sulla busta paga dei lavoratori

Il Ministero del Lavoro ha precisato (vademecum sul Libro Unico del Lavoro e interpello 6 luglio 2010, n.27) che ai fini della individuazione dei rimborsi spese da indicare sul LuL non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati (nel caso specifico la carta di credito intestata alla azienda), bensì la qualità delle spese rimborsate. Devono pertanto essere effettuate le annotazioni relative a quelle somme relative a spese sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa nell'interesse esclusivo del datore di lavoro ed aventi, pertanto, un profilo strettamente restitutorio (anche se effettuate con carta di credito aziendale). Si escludono dalle annotazioni, viceversa, le fatture o le spese già direttamente intestate all’azienda (per esempio acquisto di carburante con carta aziendale, pagamento di ricevute fiscali intestate al datore ec.). Per quanto concerne specificamente gli obblighi di tracciabilità della retribuzione introdotti dalla legge di Bilancio per il 2018, l’INL ha precisato nella nota 10 settembre 2018, n.7369 che, per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), i relativi obblighi sussistono. Ciò, si legge nella nota, “in quanto rientra nella ratio della disposizione in esame mettere in condizione il personale ispettivo di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte”.

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