L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Sostituzione di maternità e pause intermedie

di Josef Tschoell

La domanda

Un'azienda ha assunto in data 1/2/2018 una dipendente in sostituzione di maternità. La lavoratrice sostituita rientra il 17/10/2018. Nel frattempo un'altra lavoratrice è andata in maternità nel mese di luglio 2018. Può la sostituta, al rientro della prima lavoratrice sostituita (17/10/218) sostituire la seconda lavoratrice, quindi dal 18/10/2018 senza lo stop and go? Le note del ministero del lavoro del 4/10/2012 e 5/11/2012 non lo prevedevano poi nella nota del 22/04/2013 n. 7258 scaturita dall'incontro con i consulenti del lavoro si era invece stabilito al punto 7 che lo stop and go è necessario. Nel presente caso quindi posso fare una proroga del contratto sostituendo il nome della lavoratrice o applicare lo sto and go?

Si ritiene che nel caso in esame non sia applicabile l’esonero dalla pausa intermedia. L’articolo 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 dispone che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. La disposizione non opera nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali. La norma non contempla dunque l’ipotesi della sostituzione dei lavoratori. L’esonero potrebbe però essere inserito nella contrattazione collettiva.

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