Rapporti di lavoro

Per il whistleblowing in arrivo le regole Ue

di Angelo Zambelli

Il 29 dicembre spegnerà la sua prima candelina la legge 30 novembre 2017, n.179, il più significativo intervento legislativo in materia di whistleblowing attuato in Italia.

Il legislatore, da un lato, ha introdotto sanzioni per le amministrazioni pubbliche che omettano di istituire procedure per le segnalazioni, ovvero non vi diano seguito, o ancora adottino misure ritorsive nei confronti del segnalante; dall’altro, ha ampliato il novero dei requisiti che devono essere soddisfatti dai modelli di organizzazione e di gestione che i datori di lavoro privati possono adottare per vedere esclusa la loro responsabilità in caso di reati commessi nel loro interesse, inclusi la previsione di canali di segnalazione interna e un efficace apparato sanzionatorio.

A livello europeo, il Parlamento - con la risoluzione del 24 ottobre 2017 - ha invitato la Commissione ad adottare una direttiva in materia perché «le disparità tra gli Stati membri portano a un’incertezza giuridica, a una ricerca del foro più vantaggioso e a rischi di trattamenti iniqui». La Commissione il 23 aprile ha formulato una proposta di direttiva: se e quando questa verrà tradotta in un atto normativo vincolante, tutti gli Stati membri dovranno introdurre l’obbligo, per i datori di lavoro privati che soddisfino determinati requisiti dimensionali, ovvero operino in settori esposti al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di istituire appositi «canali e procedure di segnalazione interna».

In tale quadro, gli Stati membri dovranno altresì adottare uno specifico sistema sanzionatorio contro gli autori di misure ritorsive nei confronti dei whistleblower, nonché creare organismi indipendenti che offrano gratuitamente consulenze circa modi e procedure per ottenere protezione dalle ritorsioni.

La proposta di direttiva ha già ricevuto il via libera da parte della Corte dei conti europea (26 settembre) e del Comitato economico sociale europeo (18 ottobre).

L’intervento della Commissione sembra però prestare il fianco a talune critiche in quanto, a parere di alcuni, l’impulso alla segnalazione non dovrebbe esaurirsi in un seppur adeguato sistema sanzionatorio contro eventuali ritorsioni o discriminazioni: per essere veramente efficace, accanto a esso potrebbe prevedersi un ragionevole meccanismo premiale in favore dei segnalanti, da riconoscere ogniqualvolta la segnalazione consenta alle autorità pubbliche di conseguire concrete ed effettive utilità economiche.

Del resto, l’efficacia di un siffatto meccanismo è dimostrata dall’esperienza statunitense, ove nel 1863 venne inserito per la prima volta in un atto normativo (il False claim act), poi confermato in numerosi interventi legislativi successivi, sino al Dodd-Frank act del 2010, in ossequio alle cui disposizioni tre whistleblower, nel marzo di quest’anno, si sono visti riconoscere complessivamente dalla Sec (organo di vigilanza dei mercati di borsa) un compenso record di ben 83 milioni di dollari.

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