Rapporti di lavoro

Privacy, non cambiano le regole per l’attività giornalistica

di Rossella Schiavone

Alla luce del Considerando n. 153 e dell'art. 85 del Regolamento UE 2016/679, il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione con il diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del Gdpr per conciliare, se necessario, il diritto alla protezione dei dati personali ed il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, e questo dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche.

Pertanto è stato ritenuto opportuno che gli Stati membri adottino norme che prevedano deroghe e esenzioni, necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali, con riferimento alle disposizioni riguardanti:
-i principi generali;
-i diritti dell'interessato;
-il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento;
-il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali;
-le autorità di controllo indipendenti;
-la cooperazione e la coerenza;
-situazioni di trattamento dei dati specifiche.

Da notare che, qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, si dovrebbe applicare il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Alla luce di quanto sopra e nel rispetto dell'art. 20, comma 4, Dlgs n. 101/2018, in data 29 novembre 2018, con provvedimento n. 491, l'Autorità Garante ha verificato la conformità al Regolamento UE delle disposizioni del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui al vecchio Codice Privacy, ed ha disposto che le regole fossero pubblicate quali “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica”.

In pratica, eccetto le modifiche alle norme di riferimento che, adesso, per ovvie ragioni sono riferite al Regolamento UE 2016/679 ed al Codice Privacy come modificato dal Dlgs n. 101/2018, non si registra alcuna modifica sostanziale rispetto al passato.
Posto che le Regole deontologiche in questione si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti ed a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica, non essendoci quindi novità, ci si limita a rammentare le principali disposizioni.

Il giornalista è sempre esentato dal fornire l'informativa completa ex artt. 13 e 14 del Gdpr ma basta che renda nota la propria identità, la professione che esercita e la finalità della raccolta dei dati, salvo che questo comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa.
Gli archivi dei giornalisti comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie ed il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Il giornalista è tenuto, inoltre, a corregge senza ritardo errori ed inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, occorre garantire il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

Si rammenta, inoltre, che, sempre per il principio dell'essenzialità dell'informazione, la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

Va, comunque, rispettata la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica ed i commenti e le opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione, nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Particolare attenzione merita la tutela dei minori, della dignità delle persone, e della sfera sessuale della persona.
Infine, adesso come in passato, al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall´art. 10 del Regolamento, il quale prevede che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali ed ai reati o a connesse misure di sicurezza debba avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica, nonché dall'art. 2-octies del Dlgs n. 196/2003, come da ultimo modificato.

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