Rapporti di lavoro

L’Iva sul voucher monouso è onere del «mandante»

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

L'Iva è dovuta fin dal momento dell'emissione del voucher se è già individuato il bene o il servizio a cui lo stesso dà diritto. È questa la prima novità del decreto legislativo 141/2018 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 300 del 28 dicembre scorso con cui l'Italia recepisce dal 1° gennaio 2019 la direttiva 2016/1065/Ue nota anche come “direttiva sui voucher”.

La cosa che rileva a prima vista è la collocazione della norma. Subito dopo l'articolo 6 del Dpr 633/1972, che disciplina il momento di effettuazione dell'operazione, il legislatore ha introdotto gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, prevedendo per i voucher una disciplina puntuale e per certi versi derogatoria alle ordinarie regole in tema di momento impositivo.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, sono normate le definizioni di buono monouso (noto anche come single-purpose voucher, Spv) e buono multiuso (o multi-purpose voucher, Mpv) già utilizzate dalla Corte di giustizia, nonché dalla prassi italiana. Conformemente a quanto previsto dalla direttiva il decreto, dopo aver fornito la definizione di buono-corrispettivo quale «strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di servizi», distingue le due tipologie di buoni a seconda del fatto che sia nota o meno la disciplina applicabile ai fini Iva all'operazione a cui il voucher dà diritto.

In virtù di tale distinzione varia il momento di imposizione. Per i monouso, risultando già certo al momento di emissione il regime Iva da applicare (ad esempio, regime di esenzione, aliquota Iva ridotta, regime ordinario eccetera), in quanto è determinato l'oggetto della cessione o della prestazione a cui dà diritto, l'Iva è dovuta fin da subito. Il voucher monouso è tassato poi in ogni suo trasferimento successivo fino ad arrivare all'utilizzatore finale. Anche quest'ultima operazione è rilevante ai fini Iva se effettuata da un soggetto diverso dall'emittente del voucher e – dice la norma – si considera resa nei confronti dell'emittente stesso.

Viceversa, nelle ipotesi residuali di voucher multiuso, la possibilità di scegliere i beni o i servizi rimandata al momento dell'acquisto comporta che all'atto di emissione nonché della successiva circolazione, il titolo non costituisce operazione rilevante ai fini Iva. Nel concreto accade che, non essendo possibile conoscere già a monte l'oggetto della cessione o della prestazione sottostante, l'operazione diventerà rilevante e l'Iva sarà dovuta al momento dell'effettivo utilizzo del voucher, in quanto solo allora sarà certo il regime d'imposta.

Quanto ai servizi intermedi di distribuzione e simili, restano imponibili ai fini Iva e la base imponibile è costituita, se non previsto uno specifico corrispettivo, dalla differenza tra il valore monetario del voucher e l'importo dovuto per il suo trasferimento.

A ben vedere, dunque, l'unica peculiarità rispetto alla disciplina ordinaria riguarda i voucher monouso, per i quali viene anticipata l'applicazione dell'Iva a un momento precedente la cessione o la prestazione. L'operatore deve prestare particolare attenzione alla natura del voucher se non vuole incorrere nel rischio di non applicare l'imposta quando è dovuta.

Un altro elemento da considerare nella pratica è se il soggetto che emette o trasmette il voucher – nello specifico quello monouso – agisce in virtù di un mandato con o senza rappresentanza. Tale verifica è importante poiché se l'operatore emette o trasferisce il voucher monouso in nome e per conto di un altro soggetto titolare del voucher, compie un'operazione i cui effetti si riproducono e ricadono direttamente in capo a quest'ultimo. Di conseguenza l'emissione materiale del voucher sarà irrilevante sotto il profilo Iva per l’operatore, mentre l'Iva sul voucher monouso sarà dovuta esclusivamente dal mandante.

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