Rapporti di lavoro

Notifica al prefetto per i cantieri edili solo se si tratta di lavori pubblici

di Mario Gallo

Dopo un lunghissimo tira e molla in sede di conversione del Dl113/2018, per opera della legge 1° dicembre 2018, numero132, il legislatore ha deciso di mettere mano ad alcuni importanti adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di mettere in campo azioni più efficaci per la lotta alla criminalità.
Il 2018, infatti, da un lato è stato contraddistinto da numerosi incendi all'interno degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti di dubbia matrice mentre, dall'altro, ha fatto emergere anche la necessità di un controllo più stringente sulle dinamiche dei cantieri edili e sulle imprese coinvolte nella complessa catena degli appalti e dei subappalti.

Piano di emergenza: scatta l'obbligo di notifica al Prefetto.
Per tali motivi, quindi, in sede di conversione del Dl 113/2018, è stato inserito l’articolo 26-bis, che rende obbligatorio per tutti i gestori d'impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, la redazione di un piano di emergenza interna allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni.
Si tratta, quindi, di un documento che si collega direttamente a quello di valutazione dei rischi che deve essere redatto dal datore di lavoro in base agli articoli 17, 28 e 29 del Dlgs 81/2008, che rispetto ai vari scenari di emergenza che potrebbero verificarsi deve specificare le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, nonché contenere le informazioni per i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti (Asl, Inl, sindaco, etc.)
Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna dovrà essere predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (4 dicembre 2018): si tratta, quindi, di un termine molto ridotto che obbliga i destinatari ad attivarsi immediatamente.
La stessa norma, poi, stabilisce anche che il piano in questione deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale d'imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.
Inoltre, il gestore dovrà anche trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna – quindi il suo piano interno – che costituirà così lo strumento in mano all'amministrazione pubblica per intervenire più efficacemente in caso d'incendio e di altre situazioni di emergenza.

Cantieri edili: la notifica al prefetto ora è limitata solo ai lavori pubblici.
Sempre in sede di conversione, inoltre, il legislatore ha messo mano anche all'articolo 26 del Dl 113/2018, che aveva modificato l'articolo 99 del Dlgs81/2008, che prevede l'obbligo della notifica preliminare dei cantieri temporanei e mobili.
Tale disposizione, infatti, impone al committente o al responsabile dei lavori la notifica del cantiere prima dell'inizio dell'attività sia all'azienda sanitaria locale che alla direzione provinciale del Lavoro, ora Ispettorato territoriale del lavoro.
Per effetto della citata modifica inizialmente per tali soggetti era scattato anche l'obbligo di notificare il cantiere al prefetto nel cui territorio ricade lo stesso, presentando un'apposita comunicazione contenente gli elementi minimi previsti dall'allegato XII del Dlgs 81/2008 (committente, indirizzo del cantiere, oggetto dei lavori, identificazione, codice fiscale o partita Iva, delle imprese già selezionate, numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, eccetera).
In ordine all'efficacia di tale modifica – passata per altro sottotono e da molti addirittura ignorata – erano sorte molte perplessità, anche perché l'adempimento in questione non riguarda tutti i cantieri ma solo quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 99 del Dlgs 81/2008, ossia i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (articolo 90, comma3); i cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nel caso precedente; i cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Con la legge 132/2018, il legislatore ha riscritto nuovamente l'articolo 99 del Dlgs 81/2008, facendo un parziale dietrofront; infatti, ora l'obbligo della notifica preliminare dei cantieri anche al prefetto è circoscritta solo ai lavori pubblici che rientrano, quindi, nella "dimensione" del Dlgs 50/2016.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©