Rapporti di lavoro

Fermo pesca 2018, il decreto interministeriale

di Luca Vichi

Il comma 121, articolo 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e il comma 346, articolo 1 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 dispongono, per l'anno 2018, il riconoscimento per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca) di:
- un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a euro 30,00 in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
- un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito fino ad un importo massimo di euro 30,00, per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
Entrambe le norme citate prevedono l'emanazione di un apposito decreto interministeriale per definire le modalità relative al pagamento delle predette indennità. In data 31 dicembre 2018 è stato emanato il Dl n. 24/2018.

Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio e obbligatorio
Come anticipato, in caso di arresto temporaneo non obbligatorio è previsto il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2018 e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito fino ad un importo massimo di euro 30,00.
L'indennità spetta se la sospensione è conseguente a:
- provvedimento delle amministrazioni competenti sul territorio (limitazioni all'uscita o entrata in porto per insabbiamento, periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori al verificarsi di determinate condizioni);
- indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca;
- arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie;
- allerte meteomarine.
L'articolo 2 si occupa invece dell'indennità giornaliera in caso di misure di arresto temporaneo obbligatorio, precisando come la stessa sia riconosciuta anche nella giornata del sabato e individuando le casistiche in cui la sospensione dà diritto al riconoscimento dell'indennità.

Soggetti esclusi e modalità di richiesta
Risultano esclusi dalle indennità in commento:
- gli armatori e i proprietari – armatori imbarcati sulla nave;
- i soci proprietari dell'imbarcazione per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente tra lo stesso e la società proprietaria;
- i titolari di impresa individuale imbarcati.
Per accedere all'indennità è necessario presentare, tramite il sistema telematico “CIGSonline”, una singola istanza per ogni unità di pesca entro e non oltre il 28 febbraio 2019, completa di tutte le informazioni di cui al comma 2, articolo 4, del decreto in commento.
Il ministero del Lavoro verifica i presupposti di legittimità, predispone il decreto di autorizzazione ed, entro il 30 giugno 2019, lo trasmette al ministero della Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il quale provvede ad impegnare le risorse necessarie.

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