L'esperto rispondeRapporti di lavoro

La casa di una congregazione religiosa è sostituto di imposta?

di Salvatore Servidio

La domanda

Si chiede se una Casa di una Congregazione Religiosa che occupa alcune colf debba comportarsi da sostituto di imposta per le dipendenti. Attualmente nei cedolini paga delle colf non effettua ritenute e le lavoratrice fanno autonomamente la dichiarazione dei redditi.

La risoluzione del caso prospettato dipende essenzialmente dalla tipologia dell’attività posta in essere dall’ente religioso, se cioè il rapporto intercorso abbia o meno la natura di un rapporto di lavoro “domestico” o non piuttosto quella di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una impresa e/o di una organizzazione aziendale comunque equiparabile. Qualora, infatti, ricorrano tutti gli elementi precipui e caratterizzanti una vera e propria “comunità familiare” (vale a dire entità avente i connotati di stabilità, continuità e permanenza di persone che dovrebbero costituire la comunità medesima di tipo familiare), tenendo anche conto che il concetto di lavoro “domestico” si estende a tutte quelle prestazioni d’opera inerenti al normale funzionamento della vita interna di ogni famiglia o convivenza (per es. un collegio, un convento, ecc.), il lavoro espletato può essere considerato di “colf”. Questo pertanto, per il datore di lavoro, non comporta alcun obbligo di tenuta di libri o registri né di sostituzione d’imposta, se non in relazione al versamento dei contributi previdenziali. In caso contrario, qualora l’ente ponesse in essere anche attività collocabili in un ambito più propriamente economico e commerciale (per es. attività scolastica, seminariale, ecc.), dovrà assolvere tutti gli obblighi previdenziali previsti dalla legge in materia di lavoro dipendente (tra cui, un tempo la vidimazione del libro paga e matricola, poi la tenuta e conservazione digitale del LUL) collocando i lavoratori, a seconda delle mansioni espletate, in un ambito contrattuale proprio di ciascun CCNL relativo al settore di attività. In quest’ultimo caso la Congregazione è qualificata come “sostituto d'imposta”, e come tale deve adempiere a determinati obblighi ogni volta che ne ricorrono i presupposti. In estrema sintesi detti obblighi sono i seguenti: 1. Operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto; 2. Versare entro il giorno 16 del mese successivo la ritenuta operata, mediante modello F24; 3. Rilasciare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a ciascun beneficiario apposita certificazione, anche ai fini dei contributi INPS; 4. Redigere e presentare la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Mod.770); 5. Conservare tutta la documentazione relativa alle ritenute operate e versate per tutto il tempo concesso dalla legge all’amministrazione finanziaria per l'accertamento delle dichiarazioni (in genere 4/5 anni).

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