Rapporti di lavoro

Resta l’anticipo dell’assegno per chi è in Cigs

di Mauro Marrucci

La nota Anpal del 5 febbraio ha confermato che la sospensione dell’assegno di ricollocazione per i disoccupati, prevista dall’articolo 9, comma 7, del Dl 4/2019 per favorire il decollo del reddito di cittadinanza, non incide sull’accordo di ricollocazione previsto dall’articolo 24-bis del Dlgs 148/2015. Questa disposizione, introdotta nel decreto sugli ammortizzatori in costanza di lavoro dall’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2018, continua a prevedere che, durante la consultazione sindacale volta a definire i programmi di Cigs per le causali di riorganizzazione e di crisi aziendale – nella circostanza in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale – possa essere raggiunto un accordo volto a favorire un piano di ricollocazione, con indicazione di ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero. Questo accordo può anche prevedere che i centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati partecipino alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze con il concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, ex articolo 118 della legge 388/2000. Si persegue così lo scopo di attenuare l’impatto dei licenziamenti in presenza di eccedenze strutturali di personale nella crisi d’impresa. I lavoratori rientranti negli ambiti o profili individuati in sede negoziale possono richiedere all’Anpal, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione previsto dall’articolo 23 del Dlgs 150/2015, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi Cigs presentati in relazione alle richiamate causali. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione o di crisi aziendale invocato. I soggetti ammessi al beneficio non sono tenuti all’obbligo di accettare un’offerta di lavoro congrua. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di ricollocazione, accetti l’offerta di un contratto di lavoro con altro soggetto datoriale, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore da cui dipende:

- beneficia dell’esenzione fiscale delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro per favorirne l’esodo, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;

- ha diritto alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% della Cigs che gli sarebbe stata altrimenti corrisposta.

In questa circostanza, il datore di lavoro che assume ha diritto a un beneficio pari al 50% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua, rivalutato annualmente secondo l’indice Istat. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, ridotti a 12 per la costituzione dei rapporti di lavoro a termine. In questo caso la trasformazione del contratto permette una proroga dell’agevolazione per ulteriori 6 mesi.

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