Rapporti di lavoro

In Gazzetta Ufficiale la disciplina del brevetto unico europeo

di Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2019, n. 60 il Dlgs 19 febbraio 2019, n. 18, recante "attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214".

Il decreto legislativo rappresenta un’importante novità in materia di brevetti europei, istituendo un’unica giurisdizione per i paesi partecipanti con competenza riservata sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo. Ulteriori novità riguardano le disposizioni volte a garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse successivamente davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio.

Il decreto stabilisce inoltre che il brevetto europeo, sia per l'Italia , sia quello con effetto unitario, produce effetto con decorrenza dalla data nella quale la manifestazione di concessione del brevetto appare pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti. È previsto un regime transitorio per le cause pendenti relative ai brevetti europei rilasciati per l'Italia. Sul fronte del diritto brevettuale viene invece disposto che l'esclusiva brevettuale non varrà più per alcuni esperimenti privati, realizzati a fini non commerciali. L'esclusiva non sarà in vigore per gli atti sperimentali legati all'immissione in commercio dei farmaci, per le scoperte nel campo delle varietà vegetali e per le invenzioni brevettate su navi, aerei e mezzi di terra con ingresso temporaneo o accidentale in Italia.

Sia il brevetto europeo rilasciato per l'Italia, sia il brevetto unitario europeo garantiranno ai rispettivi titolari, i diritti previsti dagli articoli 25 e 26 dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti. Tali articoli riepilogano le disposizioni atte ad impedire l'utilizzo diretto e indiretto delle invenzioni.

È stato infine rimosso il comma 2 dell'articolo 56 del Codice di proprietà industriale, il quale dispone che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia. L'esclusiva brevettuale non scatterà più per gli atti sperimentali effettuati privatamente e a fini non commerciali, diretti a ottenere, anche all'estero, autorizzazioni a immettere farmaci in commercio e per gli atti sperimentali relativi all'oggetto dei brevetti e all'utilizzazione dei materiali biologici per coltivazioni, scoperte e sviluppi di altre varietà vegetali.

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