Rapporti di lavoro

Attività di studio a basso rischio: l’antiriciclaggio ha impatto soft

di Valerio Vallefuoco

I confini degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti sono quelli delineati dalle regole tecniche messe a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti con una serie di regole. In particolare, la regola tecnica n. 2 delinea il perimetro degli obblighi di adeguata verifica della clientela classificando le prestazioni professionali sulla base di quattro livelli di rischio: non significativo, poco significativo, abbastanza significativo, molto significativo.

Il perimetro dell’esclusione

Rientrano nella prima categoria, tutte quelle prestazioni che in quanto prive di profili patrimoniali e finanziari restano per legge escluse dall’ambito di applicazione dell’adeguata verifica nonché quelle in cui il professionista, non entrando nel merito delle operazioni svolte dal committente, non potrebbe di fatto porre in essere alcun monitoraggio ai fini antiriciclaggio. È il caso, anzitutto, di chi svolge la funzione di componente del collegio sindacale senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, in quanto a tale figura non sarebbe imputabile alcuna “prestazione professionale intellettuale o commerciale” esterna, capace di assumere rilevanza ai fini antiriciclaggio.

A ciò si aggiunga che possono far parte del collegio sindacale anche soggetti non professionisti, non obbligati ai sensi della legge antiriciclaggio, che in quanto tali non sarebbero comunque tenuti all’adeguata verifica.

Se la mancanza della funzione di revisione è in grado di sollevare il sindaco dagli adempimenti connessi all’adeguata verifica ( potendosi questi limitare ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina), non altrettanto potrà dirsi per l’obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette, che permane a prescindere dallo svolgimento di tale funzione. Questa la soluzione indicata dal Consiglio nazionale a una lacuna interpretativa già evidenziata dai primi commenti sulla normativa.

Può essere annoverata tra le prestazioni a rischio non significativo anche l’attività del professionista che si limiti ad attestare la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (Iva, redditi, Irap, ecc.) agli elementi registrati nella contabilità, senza essere depositario delle scritture contabili. Nella specie, data la natura di mero controllo formale dell’attività svolta, è sufficiente che il professionista acquisisca copia del documento di identità del cliente e provveda alla sua conservazione nel relativo fascicolo.

Questa stessa regola di condotta potrà essere osservata con pari efficacia ai fini dell’adeguata verifica nel caso di interpelli presentati in via preventiva (per esempio, ai fini di un chiarimento interpretativo) a soggetti pubblici e relativi a casi concreti o anche nell’ipotesi di quesiti che i professionisti pongono per conti dei propri clienti ad altri professionisti.

La lista degli incarichi

C’è poi tutta la lista degli incarichi derivanti da nomine giudiziali (curatore, commissario giudiziale o liquidatore, ecc.) nei quali la semplificazione dell’adeguata verifica deriva direttamente dalla natura dell’incarico, che il più delle volte impone obblighi già prescritti dalla normativa di riferimento, che assorbono quelli antiriciclaggio. L’assenza di profili patrimoniali e finanziari sottrae all’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi ordinari di adeguata verifica anche le prestazioni intellettuali svolte da professionisti nonché le funzioni svolte dal componente dell’organismo di vigilanza ex decreto legislativo 231 del 2001.

Nel primo caso di incarichi giudiziari, il professionista potrà limitarsi ad acquisire e conservare copia dell’incarico professionale; nel secondo acquisisce copia della delibera del Cda/determina dell’amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, e la conserva nel fascicolo intestato all’ente che ha deliberato la nomina. Infine, il professionista può limitarsi all’acquisizione di copia del documento di identità del cliente e alla sua conservazione nel relativo fascicolo, quando pone in essere alcuni adempimenti burocratici come la registrazione di opere frutto dell’ingegno che non riguardano movimentazioni finanziarie o evidenza di patrimoni. In applicazione dell’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 231 del 2007, nessun adempimento è richiesto nel caso di mere funzioni operative di carattere telematico, come, ad esempio. l’invio telematico di bilanci.

È bene puntualizzare che la casistica approntata ha valore meramente indicativo e non esclude l’obbligo in capo a ciascun professionista di procedere alla valutazione del rischio con riferimento alle specificità di ciascun caso concreto ,che richieda approfondimenti dati da eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dei singoli incarichi.

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