Rapporti di lavoro

Formazione, nuovi chiarimenti del Ministero sull’organizzazione di corsi, convegni e seminari

di Mario Gallo

Nella gestione della safety uno degli ambiti indubbiamente più critici per imprese e professionisti continua a essere ancora la formazione; con il recente Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, si sperava di avere finalmente un quadro più chiaro degli adempimenti gestionali a cui far fronte ma, invero, sembra ormai che le cose stiano andando diversamente.
Lo dimostrano, infatti, i continui interventi del ministero del Lavoro e, da ultimo, l'interpello del 26 marzo 2019, n. 3, con il quale ha cercato questa volta di fornire alcuni chiarimenti in merito all'aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili.
Questa volta a chiedere lumi è stata la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), che ha presentato un'apposita istanza alla Commissione per gli interpelli, di cui all'articolo 12 del Dlgs n.81/2008, chiedendo di sapere «quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell'Allegato V all'ACSR del 07.07.2016».
Il profilo problematico, secondo l'organizzazione sindacale, risiede nel fatto che da un lato il punto 9.1 del già citato Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, stabilisce che in riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari «l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti».
Dall'altro lato, invece, la tabella contenuta nell'Allegato V dello stesso Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di coordinatore per la sicurezza possono essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.
La Commissione, quindi, sulla base di tale disciplina contenuta ai punti 9.1 e 12.8 del predetto Accordo ha tenuto a precisare, in primo luogo, che l'obbligo dell'aggiornamento può essere assolto sia mediante la partecipazione a «corsi» di formazione, sia attraverso la partecipazione a «convegni o seminari».
Tuttavia, mentre per i corsi trova applicazione il limite massimo di 35 unità presenti per i «convegni o seminari» la predetta disciplina non prevede tale vincolo, quindi, non sussiste l'obbligo di rispettare un numero massimo di partecipanti, fatto salvo l'obbligo della «tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa».
In effetti la tabella contenuta nell'Allegato V riportante i «criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione» ha solo un valore riassuntivo di quanto previsto nell'articolato dell'Accordo, quindi è pienamente condivisibile l'orientamento interpretativo adottato dalla Commissione.

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