Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro, con la nuova direttiva più tutele per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni

di Mario Gallo

Dopo una lunga attesa è giunta, finalmente, ai nastri di partenza la direttiva Ue 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Si tratta, questo, di un fronte della salute e sicurezza sul lavoro molto delicato in quanto, anche se nel corso degli ultimi anni sono stati compiuti passi importanti sulla strada della tutela dai rischi da sostanze pericolose – come la promozione dell'importante campagna europea 2018-2019 "Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose" dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) – il continuo pregresso scientifico e tecnologico impone una revisione periodica della disciplina che, per quanto riguarda l'Italia, è contenuta essenzialmente negli articoli 233 e seguenti del Dlgs 81/2008.

Infatti proprio la direttiva 2019/983, in vigore dall’11 luglio, introduce importanti modifiche alla direttiva 2004/37/Ce, stabilendo che, alla luce dei dati scientifici, è necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegnare una nota "cute" per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

Valori limite di esposizione professionale.
Per tale motivo sono state introdotte alcune innovazioni all'allegato III della direttiva 2004/37/Ce, per quanto riguarda i valori limite di esposizione ad alcune sostanze, parametri fondamentali per la gestione del rischio, con l'introduzione nella tabella della colonna con la nota "Cute" in quanto si è reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.

Modifica alla disciplina di alcune sostanze cancerogene e mutagene.
Nella direttiva 2019/983, quindi, sono state introdotte diverse novità per quanto riguarda alcune sostanze cancerogene e mutagene (si veda l’articolo 234 del Dlgs 81/2008); si tratta, in particolare, del cadmio e di molti dei suoi composti inorganici, del berillio e dei suoi composti inorganici, dell'acido arsenico e dei suoi sali, della formaldeide, del 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) («MOCA»).
Tutte sostanze cancerogene e mutagene utilizzate in diversi settori produttivi. Si pensi, ad esempio, ai fissativi a base di formaldeide che sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l'Unione grazie alla facilità di manipolazione, l'elevato grado di precisione e l'estrema adattabilità.
Poiché i nuovi valori limite di esposizione non saranno facili da rispettare la stessa direttiva prevede dei periodi transitori per agevolare i datori di lavori verso il passaggio ai nuovi paramteri. Ad esempio, per la formaldeide in alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm, pertanto la direttiva 2019/983 stabilisce che è «opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l'esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile».
Analogamente per quanto riguarda l'acido arsenico secondo la direttiva è prevedibile che «il settore della fusione del rame avrà difficoltà a rispettare il valore limite di 0,01 mg/m3. È pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di quattro anni».
La direttiva detta, poi, anche altre disposizioni in materia come, ad esempio, quelle sui farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici.

Termini di adeguamento e vincoli del Dlgs 81/2008
Da rilevare, infine, che l'articolo 2 della direttiva 2019/983, stabilisce che gli Stati membri dovranno recepire queste nuove disposizioni entro l'11 luglio 2021; di conseguenza entro tale termine anche l'Italia dovrà adeguare la disciplina del Dlgs 81/2008, con la speranza che ciò non avvenga anche questa volta all'ultimo minuto vista la notevole rilevanza di queste nuove disposizioni europee.
Nel frattempo, comunque, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto di quanto stabilisce già l'articolo 225 del Dlgs 81/2008, in base al quale il datore di lavoro ha l'obbligo di evitare o ridurre l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori; se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno, il datore di lavoro deve provvedere affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché ciò sia tecnicamente possibile.
La stessa norma, poi, stabilisce ancora che se il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile, fermo restando che l'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII dello stesso decreto.
Si osservi che la violazione di tali disposizioni comporta a carico del datore di lavoro e del dirigente la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (articolo 262, comma 2, lettera a, del Dlgs 81/2008).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©