Rapporti di lavoro

Nel piano individuale del tirocinante assicurazione e indennità

di Ornella Lacqua, Alessandro Rota Porta

I tirocini extracurriculari si attivano mediante una convenzione, stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, e i soggetti ospitanti, a cui va allegato il Piano formativo individuale (Pfi) del tirocinante dove sono indicati diritti e obblighi delle parti.

Piano formativo individuale

Nel dettaglio, il Pfi deve contenere: l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), l’indicazione della durata e delle ore giornaliere e settimanali, l’indennità, le garanzie assicurative, le attività previste con riferimento alle aree di attività.

Circa i limiti numerici, spetta alla normativa regionale fissare le quote di tirocini attivabili contemporaneamente dall’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva. Sono comunque previsti i seguenti limiti di contingentamento: un tirocinante, per soggetti ospitanti da 0 a 5 dipendenti; due, per soggetti ospitanti da 6 a 20 dipendenti e il 10% per ospitanti con più di 20 dipendenti.

Per quanto concerne le coperture assicurative il soggetto promotore deve garantire, per il tirocinante, il rispetto dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice; la convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo sia assolto dal soggetto ospitante o dal promotore.

Viceversa, non scatta alcun onere previdenziale, poiché non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.

Sul lato degli adempimenti, il soggetto ospitante è comunque tenuto a inoltrare la comunicazione obbligatoria mediante la procedura telematica UniLav in via anticipata rispetto alla decorrenza, specificando la durata prevista. Inoltre, nella fase di avvio del tirocinio, va garantita un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se prevista, la sorveglianza sanitaria; sempre l’ospitante è tenuto a mettere a disposizione dello stagista tutte le attrezzature e le strumentazioni idonee e necessarie allo svolgimento della attività assegnate.

Per quanto concerne il risvolto economico, al tirocinante va corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio: ferma la competenza delle Regioni e Province Autonome, a fronte di una partecipazione minima alle attività del 70% su base mensile, essa non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili.

È importante sottolineare come - considerata la non configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato – la partecipazione al tirocinio, nonché la percezione dell’indennità, non comportino la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante medesimo.

Venendo ai profili fiscali, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir) e, pertanto, l’ospitante - in qualità di sostituto d’imposta – è tenuto a: determinare l’imposta da trattenere riconoscendo le detrazioni per produzione del reddito, ragguagliate alla durata del periodo di tirocinio e le eventuali detrazioni per familiari a carico; versare l’Irpef tramite il modello F24; effettuare il conguaglio fiscale a fine tirocinio o a fine anno e calcolare le addizionali regionali e comunali all’Irpef. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’ospitante deve, altresì, compilare e consegnare al tirocinante la certificazione unica (Cu) riportando i redditi erogati e le ritenute operate.

Sanzioni

Infine, per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, il personale ispettivo - ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano questo istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio - può ricondurre il tirocinio stesso alla forma comune di rapporto di lavoro, quindi subordinato e a tempo indeterminato.

Inoltre, restando in tema, le linee guida Stato-Regioni del 2017 hanno stabilito la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale. In particolare, è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi: questo avviene per determinate violazioni definite non sanabili, come, ad esempio, la mancata proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini oppure per superamento della durata massima del tirocinio. Diversamente, sono soggetti - in una prima fase - a semplice invito alla regolarizzazione i casi sanabili quali l’inadempienza dei compiti richiesti al soggetto promotore/ospitante/tutor.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©