Rapporti di lavoro

Per l’intervista gratuita al minore nello spettacolo non serve il via libera dell’Ispettorato

di Antonio Carlo Scacco

La legge 977/1967, come modificata dal Dlgs 345/1999 di attuazione della direttiva 94\33 CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, contiene una serie di norme applicabili ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro anche "speciale", il cui scopo è assicurare la protezione del lavoro minorile.
La legge distingue l'attività svolta dai bambini, ossia minori che non abbiano ancora compiuto i 15 anni d'età o ancora soggetti all'obbligo scolastico, dalla attività svolta dagli adolescenti, minori tra i 16 e i 18 anni di età non più soggetti all'obbligo scolastico. La regola generale è di vietare il lavoro ai bambini tranne specifiche eccezioni.
Più in particolare l'art. 4, c. 2 delle legge n. 977/1967 prevede che i bambini possano essere impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo purché tali attività siano tali da non mettere a rischio la sicurezza e l'integrità psicofisica del minore, nonché la sua formazione scolastica. Inoltre è necessario l'assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale ed una previa autorizzazione rilasciata dell'Ispettorato del Lavoro.
Relativamente a quest'ultimo profilo la nota Inl dell'11 settembre 2019, n. 7966, ha precisato, a fronte di un quesito relativo alla necessità di chiedere l'autorizzazione per una intervista rilasciata da un minore a titolo gratuito, che l’autorizzazione deve essere rilasciata dall'Ispettorato solo nel caso in cui sussista un rapporto di lavoro. Già la circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 5 gennaio 2000 aveva chiarito come la locuzione "impiego dei minori in attività lavorative" di cui al citato articolo 4 intendesse escludere dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione tutte quelle attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo, non fossero in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro e neppure ad una vera e propria occupazione.
Ad esempio non è richiesta la autorizzazione per l'impiego dei minori nell'espletamento dell'attività di animatore, non essendo tale attività mirata alla realizzazione di spettacoli, ma all' intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche (Interpello n. 7/2015). Egualmente la circolare precisava che si sarebbe potuto prescindere dalla preventiva autorizzazione nel caso di attività non retribuita svolta nell'ambito di iniziative didattiche promosse da organismi pubblici aventi istituzionalmente compiti di educazione e formazione dei minori.
Peraltro, come precisato nella nota INL dell'11 settembre, lo stesso decreto n. 218/2006, avente ad oggetto specificamente la disciplina circa l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, oltre a rinviare espressamente alla disciplina contemplata dalla summenzionata legge n. 977/1967, fa esplicito riferimento alle sole ipotesi di "impiego lavorativo del minore di anni 14".
La richiesta di autorizzazione per assunzione di minori da impiegare in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore della spettacolo va indirizzata all'Ispettorato territoriale del lavoro e deve essere corredata da una serie di allegati:
– la certificazione medica d'idoneità rilasciata dalla ASL o dal medico di famiglia del minore (solo per lavorazioni a rischio e purché soggetto a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 81/2008);
– la dichiarazione di assenso dei titolari la potestà genitoriale con allegate copie dei documenti d'identità;
– la dichiarazione dell'istituto scolastico attestante la non interferenza della suddetta prestazione con il programma scolastico con allegata copia del documento di identità;
– infine la copia del programma, limitatamente alla parte in cui è interessato il minore.

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