Rapporti di lavoro

La regione Lazio mette a punto la nuova strategia per la lotta al sommerso e al caporalato

di Mario Gallo

In questi ultimi mesi sono finiti più volte sotto i riflettori del legislatore e dell'Ispettorato nazionale dal lavoro i tristi fenomeni del lavoro sommerso e del caporalato che, come dimostrano anche i dati diffusi dall'Inl con la nota 7753/2019, non tendono tuttavia a ridimensionarsi.

Anche a livello locale, però, le istituzioni stanno comprendendo sempre di più l'importanza di attivare misure di contrasto integrative come dimostra la recente legge 14 agosto 2019, numero 18, varata dalla Regione Lazio, che punta a mettere in campo una strategia di lotta più efficace, basata su molteplici direttive sia di prevenzione che di repressione di tali fenomeni nel settore dell'agricoltura, specie in alcune zone del pontino dove lo sfruttamento della manodopera costituisce una vera piaga.

Le linee generali della nuova strategia regionale
In tale ottica, quindi, nei diciassette articoli che compongono la legge 18/2019, è stato previsto un mix di varie misure d'intervento, non tutte immediatamente operative, sintomatiche dell'importante impegno che la Regione ha messo in campo per tentare di sradicare questi impieghi illegali di manodopera all'interno di un settore come quello dell'agricoltura che, va sottolineato, occupa un importante posto nell'economia locale.
Si tratta, quindi, di un piano triennale d'interventi riguardanti, ad esempio, la partecipazione delle imprese agricole alla "Rete del lavoro agricolo di qualità" (articolo 6, comma 1, del Dl 91/2014).
Non meno importante appare anche la previsione dell'articolo 3, che istituisce presso i Centri per l'impiego (Cpi) gli elenchi di prenotazione telematici che avranno, tra l'altro, la delicata funzione di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro oltre che favorire il monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato, anche in ragione dei fabbisogni di manodopera nelle varie fasi lavorative.
Si tratta, però, di un elenco al quale sarà possibile iscriversi su base volontaria che al momento, tuttavia, non sarà immediatamente operativo in quanto occorrerà attendere l'apposito regolamento di Giunta che, sentite le parti sociali, dovrà stabilire le modalità e i criteri per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento di tale elenco che viaggerà su un'apposita piattaforma informatica.

Gli indici di congruità
A corollario, poi, la legge 18/2019 prevede che entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, ossia il prossimo 15 dicembre, sempre la Giunta regionale dovrà varare un ulteriore regolamento con il quale individuare gli indici di congruità (Idc) nel settore agricolo.
Si tratta d'indicatori sul rapporto tra la quantità e la qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato che sia da considerare normale, tenuto conto dell'eventuale presenza in azienda di strumenti di automazione dei processi, attraverso i quali il datore di lavoro ottimizzi i fattori della produzione e razionalizzi l'utilizzo delle risorse umane (articolo 4, comma 2).
Non sarà, però, un lavoro molto facile in concreto, tant'è vero che la stessa legge prevede che la Regione dovrà avvalersi del supporto tecnico e scientifico delle università e dei competenti organi ispettivi operanti sul territorio regionale, anche al fine di promuovere programmi di vigilanza e prevenzione.

Accesso ai benefici economici regionali e imprese virtuose
Proprio su queste misure, inoltre, la legge 18/2019 ha impiantato anche il modello di accesso agli incentivi regionali; infatti, l'articolo 8 stabilisce che per poter usufruire dei benefici economici di qualsiasi tipologia le imprese agricole devono soddisfare diversi requisiti:
a) l'assunzione o la riassunzione di soggetti iscritti negli elenchi;
b) il rispetto degli indici di congruità (Idc);
c) l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
d) l'applicazione dei Ccnl vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi territoriali e aziendali.
Si tratta di requisiti che devono permanere nel tempo, secondo quanto previsto dal comma 2, e la perdita anche di uno solo di essi determina la revoca automatica del beneficio concesso. Altra misura collegata è quella del riconoscimento della premialità a favore delle "imprese virtuose", ossia quelle iscritte nell'apposito elenco previsto dall'articolo 10.

Da rilevare, poi, che di notevole rilievo in questo ambito è anche la clausola di sbarramento contenuta nel comma 3 dell'articolo 8; infatti, è in ogni caso esclusa dai benefici economici l'impresa i cui proprietari, soci o amministratori abbiano riportato sentenze anche non definitive di condanna per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'incolumità pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il sentimento per gli animali e in materia d'imposte sui redditi e di Iva, nonché per i delitti di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi) e 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del codice penale.

Le altre misure: più sinergie in campo per la vigilanza
Resta, infine, solo da rilevare che il quadro delle misure d'intervento regionali è completato dalla disciplina sul programma operativo triennale (articolo 7), la promozione di centri polifunzionali a sostegno dei lavoratori del settore (articolo 5), l'istituzione dell'Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura (articolo 6), l'avvio di campagne d'informazione e di azioni di sensibilizzazione anche sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 9).
Al tempo stesso, poi, l'articolo 11 della legge 18/2019 prevede anche un'azione di vigilanza più incisiva attraverso il coordinamento e l'interscambio informativo tra la Regione e gli organi di vigilanza (Inl, Asl eccetera), anche per quanto riguarda l'applicazione dei contratti di lavoro, e ciò dovrebbe contribuire a rendere più efficace la macchina dei controlli.

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