Rapporti di lavoro

Verifiche obbligatorie delle attrezzature e lavori sotto tensione

di Mario Gallo

Il Dlgs 81/2008 prevede regimi speciali finalizzati a una più efficace prevenzione di alcune tipologie di rischio; tra questi vi rientrano quelli collegati all'impiego di alcune attrezzature di lavoro che, almeno potenzialmente, possono comportare maggiori pericoli per i lavoratori e e le attività sotto tensione.

Con i decreti 57 e 58 del 18 settembre 2019, il ministero del Lavoro ha provveduto all'aggiornamento degli elenchi dei soggetti abilitati alla verifica delle attrezzature, nonché quello dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori.

Si tratta, invero, di due provvedimenti molto importanti in quanto vanno concretamente a regolamentare e aggiornare il quadro dei soggetti che sono autorizzati a svolgere tali attività, con l'obiettivo fondamentale di tutelare non solo i lavoratori ma anche gli stessi imprenditori.

Va considerato, infatti, che l'articolo 71, comma11, del Dlgs 81/2008, mutuando dalla previgente disciplina i tratti fondamentali, definisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di alcune attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71 comma 13, modificando profondamente il regime degli adempimenti operativi dei datori di lavoro.

Gli stessi, infatti, hanno l'obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell'allegato VII del predetto decreto come, ad esempio, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli apparecchi di sollevamento aventi alcune caratteristiche, a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

È importante ricordare che per la prima verifica il datore di lavoro si deve avvalere dell'Inail, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine potrà, quindi, avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 dell'articolo 71.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
Ecco, quindi, che per garantire il possesso di specifici requisiti da parte dei soggetti verificatori il decreto interministeriale 11 aprile 2011 ha introdotto un particolare regime autorizzatorio e la creazione di un elenco degli enti abilitati a effettuare tali verifiche; in quest’ottica, quindi, sulla base delle istanze di rinnovo quinquennale e dei pareri espressi dall'apposita commissione, il decreto ministeriale 57/2019 ha rinnovato l'iscrizione di alcuni enti, operato alcune variazioni, nonché la proroga di alcune iscrizioni e la cancellazione di alcuni enti dall'elenco dei soggetti abilitati.

Di conseguenza, quindi, è stato adottato il XXII elenco di cui al punto 3.7 dell'allegato III al già citato decreto 11 aprile 2011, che sostituisce integralmente il XXI elenco adottato con decreto direttoriale 25 febbraio 2019, numero 8.

L’aggiornamento comporta che i datori di lavoro prima di affidarsi a tali soggetti per le verifiche obbligatorie dovranno necessariamente accertarsi che gli stessi siano regolarmente iscritti in tale elenco e il tipo di abilitazione in possesso.

In relazione, invece, ai notevoli rischi elettrici ai quali sono esposti i lavoratori, l'articolo 82 del Dlgs 81/2008 detta un rigido regime in base al quale viene posto il divieto generale di eseguire lavori sotto tensione; tali lavori sono, tuttavia, consentiti quando le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.

In particolare, per sistemi di II e III categoria, il comma1, lettera c, numero 1, li consente purché, tra l'altro, i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento ministeriale, a operare sotto tensione (si osservi che l'articolo 82, comma 1, lettera c, numero 2 del Dlgs 81/2008, stabilisce che l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività).

Anche il Dm 58/2019, quindi, ha aggiornato gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del Dm 4 febbraio 2011 (anche la circolare ministero del Lavoro 21/2016), delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione; tale elenco sostituisce il precedente elenco adottato con il decreto direttoriale del 16 gennaio 2018.

Da rilevare, infine, che l'articolo 2 del Dm 58/2019, prevede diversi adempimenti tra i quali va ricordato, a mero titolo esemplificativo, l'obbligo per le aziende autorizzate di comunicare al ministero del Lavoro gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto.

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