Rapporti di lavoro

Le nuove regole per gli steward negli impianti sportivi

di Alberto Bosco


L'articolo 2-ter del Dl 8/2007 (legge 41/2017), «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», ha demandato a un Dm il compito di stabilire requisiti, modalità di selezione e formazione del personale incaricato del controllo dei biglietti agli impianti sportivi, dell’instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti. I compiti di tale personale includono altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, quanto ai controlli nell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego delle Forze di polizia. In attuazione di quanto sopra, per disciplinare il servizio degli "steward" negli impianti sportivi, era stato emanato il D.M. 8 agosto 2007: dal 20 agosto 2019 tale decreto è stato abrogato e ora vale quanto previsto dal decreto ministeriale 13 agosto 2019.

Ambito di applicazione – Il nuovo D.M., che si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche e a quelli ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti:
a) stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi;
b) stabilisce le modalità di collaborazione del personale di cui sopra con le forze dell'ordine;
c) individua i servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'impianto sportivo, che possono essere affidati a tale personale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.


Servizi svolti dagli steward – Questi sono i servizi che possono essere svolti dagli steward:
a) controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi;
b) accoglienza e instradamento degli spettatori;
c) verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi;
d) svolgimento di servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
Tali servizi sono organizzati con queste figure professionali: delegato per la gestione dell'evento; responsabile di funzione; coordinatore di settore; capo unità; operatore steward.


Obblighi della società sportiva - La società sportiva che organizza la competizione calcistica è responsabile dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, dell'accoglienza e instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, affidati agli steward.
Salvo quanto previsto ai co. 3 e 4, tali servizi sono assicurati direttamente dalla società sportiva organizzatrice o con contratto di appalto o di somministrazione di lavoro (la norma nulla precisa quanto ai limiti numerici ex D.Lgs. 15 giugno 2015, n, 81), anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati ex art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).


Per lo svolgimento di tali servizi le società sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, incluso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (legge 21 giugno 2017, n. 96), secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ne deriva che gli steward – oltre che per il tramite delle prestazioni occasionali, con particolare riguardo al Libretto Famiglia – possono essere occupati, per esempio, anche con il contratto a tempo parziale nonché con il lavoro intermittente (in tale ultimo caso, trattandosi di una previsione esplicita di legge, si potrebbe ritenere che si possa forse prescindere dall'eventuale previsione del contratto collettivo e dal requisito anagrafico).

Strutture formative - La qualificazione delle strutture formative è attestata dall'Osservatorio del Ministero dell'interno: l'attestazione, obbligatoria per svolgere l'attività di formazione degli steward, è rilasciata dopo la verifica dei documenti presentati dalle strutture formative, comprovanti i requisiti minimi ex allegato B. L'osservatorio, tramite le questure, controlla la veridicità di quanto documentato. L'attestazione è revocata quando è accertata la mancanza di almeno uno dei requisiti minimi, o quando la struttura resta inattiva nello svolgimento dei corsi per più di 2 anni. Presso l'osservatorio è istituito un «Elenco nazionale delle società di formazione degli steward»; quelle che ottengono l'attestazione di qualificazione sono automaticamente iscritte nell'elenco (l'elenco è pubblicato sul sito internet dell'osservatorio).

Divieto d'impiego - La questura, periodicamente, e sempre prima di ogni stagione calcistica, aggiorna l'elenco degli steward, per verificare che posseggano i requisiti soggettivi ex allegato A, p. 5. Il prefetto, su segnalazione del questore, vieta l'impiego di coloro cui difetti anche uno solo di tali requisiti, comunicandolo alle società sportive e, se possibile, all'interessato. Infine, il prefetto, su segnalazione del questore, vieta il loro impiego negli stadi in questi casi: inosservanza delle disposizioni impartite dalla PS, dall'amministrazione, o dalle società calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e società appaltatrici; aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio; ogni altro abuso della qualifica

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