Rapporti di lavoro

Requisiti contributivi più agevoli per la Dis-coll

di Antonio Carlo Scacco

Il requisito contributivo richiesto per accedere alla indennità di disoccupazione riservata ai collaboratori passa, per gli eventi verificatisi dal 5 settembre scorso, dai precedenti tre mesi di contribuzione a un solo mese: lo ricorda l'Inps nel messaggio 3606 del 4 ottobre.

La riduzione è effetto della entrata in vigore del decreto legge 3 settembre 2019, numero 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

L’indennità di disoccupazione per i collaboratori denominata Dis-coll (dal 1 ° luglio 2017 estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio per eventi verificatisi da tale data) era stata introdotta, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2015, dall'articolo 15 del decreto legislativo 22/2015.

Quest'ultima aveva previsto «un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite» prima della definitiva entrata a regime (da qui il carattere sperimentale della misura). Sperimentazione che era proseguita fino al 1° luglio 2017, data in cui la misura è divenuta definitiva.

Restano esclusi dalla misura di sostegno gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

I requisiti per la Dis-coll (devono sussistere entrambi al momento della richiesta) sono lo stato di disoccupazione e, dal 5 settembre, un mese di contribuzione nella gestione separata maturato nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino all'evento di cessazione. Ad esempio se la cessazione avviene il 30 novembre 2019, il mese di contribuzione va ricercato tra il 1° gennaio 2018 e la data di cessazione.

L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali relativo all'anno solare della cessazione e all'anno precedente. Se il reddito è superiore a 1.221,44 euro(nel 2019), la Dis-coll è pari al 75% di tale importo più una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e tale importo. Comunque l'indennità non può superare, per il 2019, l'importo massimo mensile di 1.328,76 euro e inoltre si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91° giorno.

L'indennità si corrisponde per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro sino alla data medesima. Ai fini del calcolo della Dis-coll per «mesi di contribuzione o frazioni di essi» si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione (nota 21 aprile 2015 del ministero del Lavoro).

L’indennità , che si ottiene previa presentazione di apposita domanda telematica all'Inps (entro 68 giorni dalla cessazione, termine decadenziale), è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché dalla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (centri per l'impiego).

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