Rapporti di lavoro

Le procedure di memorizzazione e invio dei corrispettivi per prestazioni pagate con buoni pasto

di Salvatore Servidio

Con le risposte 419 e 420 a istanze di interpello, l’agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti sul nuovo adempimento relativo alla memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici, di cui all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015; è stata inoltre pubblicata sul sito una guida sulla gestione dell'adempimento.

In particolare, la risposta 419/2019 riguarda la corretta procedura di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, con riferimento ai casi in cui la cessione o prestazione è pagata attraverso buoni pasto. Tale fattispecie è caratterizzata dal fatto che l'esigibilità dell'imposta si verifica al momento del pagamento (rimborso) del buono.

Il quesito è stato posto da una società che svolge attività di ristorazione con somministrazione e, avendo un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui, è tenuta, dal 1° luglio 2019, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015 in base al quale i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del Dpr 633/1972, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del Dpr 633/1972.

Con riguardo alle operazioni pagate dai clienti tramite i buoni pasto, l'istante emette due distinti documenti fiscali:
• lo scontrino fiscale rilasciato a ciascun cliente;
• la fattura elettronica emessa mensilmente nei confronti dell'emettitore di buoni pasto.

Entrambi i documenti, con Iva a debito, vengono trasmessi ed elaborati dall'agenzia delle Entrate, mentre al momento della redazione della liquidazione periodica Iva e con riferimento ai pagamenti ricevuti tramite ticket (e solo per tale quota) - al fine di evitare duplicazioni – la società liquida l'Iva a debito una sola volta.

Temendo un'incongruenza derivante da questa doppia certificazione tra i dati comunicati e quelli in possesso all'amministrazione, alla quale risulterà sempre un'Iva dovuta superiore a quella dichiarata, la società ha chiesto chiarimenti in ordine alla correttezza della procedura seguita.

In merito alla procedura da seguire da parte di un soggetto esercente l'attività di ristorazione che accetta i buoni pasto o "ticket restaurant" di cui al Dm 122/2017 (ovvero il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione), a fronte dell'erogazione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/1972, il momento di effettuazione dell'operazione è individuato nel momento del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizio.

Per cui, afferma l'agenzia delle Entrate, è il momento del pagamento (rimborso del buono) che assume rilevanza per l'esigibilità dell'imposta (sempre ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/1972) – salvo emissione anticipata della fattura che documenta l'operazione – e la necessità di farla concorrere nella liquidazione di tale periodo.

Tuttavia ciò non significa che, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto legittimante la stessa, il prestatore non emette alcun documento (sul punto si veda la circolare 60/1983). Pertanto, all'atto dell'erogazione del servizio, l'esercente è tenuto al rilascio di un documento commerciale anche se il corrispettivo non è stato "riscosso".

In ordine ai dati da trasmettere telematicamente (come previsto dal provvedimento direttoriale 182017 del 28 ottobre 2016, attuativo dell'articolo 2, comma 4, del Dlgs 127/2015, e modificato dal provvedimento 18 aprile 2019, numero 99297) è previsto che confluiscano nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai ticket restaurant.

In particolare, nei "DatiRT" (blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici) alla voce "4.1.4" "Ammontare", si specifica che «tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT). Si precisa, altresì, che in tale campo deve essere inserito l'ammontare delle vendite, senza sottrarre l'ammontare dei resi e degli annulli».

L'indicazione trova peraltro riscontro anche nelle stesse specifiche tecniche, laddove (paragrafo 2.1) si evidenzia che «nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l'aliquota Iva propria di ciascun prodotto, sebbene tale Iva non rappresenti l'imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l'aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande). Nel tracciato "Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi" i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota».

Pertanto la successiva emissione della fattura, quale momento impositivo dell'operazione, non determina alcuna duplicazione dell'imposta (in quanto la debenza della stessa sorge solo in tale momento) e la liquidazione periodica dell'Iva dovrà tener conto solo dell'imposta emergente dalla fattura.

L'agenzia delle Entrate conclude affermando che «il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©