Rapporti di lavoro

Nuove tariffe Inail, posizioni errate da correggere in vista del calcolo

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

La revisione delle tariffe Inail introdotta dal 2019 e regolamentata dal decreto interministeriale del 27 febbraio scorso non è ancora conclusa: sono infatti diversi i casi sui quali l’Istituto è dovuto intervenire per orientare le aziende non solo nella corretta individuazione delle attività esercitate rispetto al nuovo nomenclatore tariffario, ma anche nel poter rettificare eventuali classificazioni non conformi, conseguenti all’attività d’ufficio effettuata dall’Inail nel trasporre le lavorazioni denunciate dal vecchio al nuovo sistema.

I cambiamenti
Diverse situazioni sono state infatti oggetto di scorpori, accorpamenti o voci di nuova istituzione, per via dell’aggiornamento del sistema di classificazione.

Il caso più eclatante riguarda le voci di tariffa 0722 e 0723 (attività d’ufficio, attività di call center e di sportelli informatizzati, compreso l’uso di veicoli per accedere ad altri uffici, cantieri e opifici): la nota 14376 del 2 ottobre ha sollecitato le sedi e le aziende coinvolte a effettuare il monitoraggio previsto già con la nota 11358 del 26 luglio 2019.

Pur non avendo dato una scadenza legata a questa attività, l’Inail ha comunque fatto presente che deve essere completata in vista dell’elaborazione dei tassi 2020, che avviene a dicembre.

Pertanto, è opportuno che le aziende interessate e i loro intermediari si adoperino per evitare incongruenze nella classificazione, che andrebbero a ripercuotersi sulla autoliquidazione 2020 (imponendo alle aziende versamenti diversi rispetto a quelli dovuti), causando situazioni difficili da sistemare in un momento successivo.

Il monitoraggio e i questionari
A luglio 2019 l’Inail ha comunicato la realizzazione di un servizio online per monitorare le attività d’ufficio, al quale possono accedere esclusivamente le aziende o i loro intermediari che svolgono le lavorazioni sopra indicate: si tratta delle aziende titolari di posizione assicurativa territoriale che dal 2019 presentano la voce 0722 inglobata in un’altra voce o la 0722 coesistente con la voce 0723.

Peraltro, già con la nota 5453 del 3 aprile 2019, l’Inail aveva anticipato che le attività di sistemazione delle incongruenze dovute alle operazioni effettuate dall’Istituto per applicare le nuove tariffe - intervenute successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione - avrebbero comportato la rideterminazione del premio di autoliquidazione 2018/2019.

Con la nota del 2 ottobre scorso, l’Inail ha sollecitato nuovamente le aziende e gli intermediari ad accedere al Punto Cliente presente sul sito internet per permettere un adeguato monitoraggio e garantire la sistemazione di eventuali anomalie, nate dall’accorpamento effettuato d’ufficio rispetto alla realtà delle diverse situazioni aziendali ancora oggi in corso. Le sedi avranno a disposizione la lista di lavorazione dei questionari.

Entrando nella pratica, per poter effettuare la verifica occorre accedere al servizio online «questionario attività»: per ogni lavorazione sono state predefinite le domande standard a cui le aziende dovranno fornire una risposta affermativa/negativa, se rilevano la non conformità della lavorazione attribuita. È possibile, inoltre, inserire eventuali annotazioni.

Le situazioni da rettificare
Le situazioni che si possono presentare sono due, anche congiuntamente:
attività d’ufficio-operazioni di cassa, a cui possono accedere le aziende che hanno polizze attive in cui la voce 0722, presente nell’anno 2018, è stata ricompresa in un’altra lavorazione (cosiddetta inglobante), nell’anno 2019;
attività d’ufficio-personale itinerante, in cui sono coinvolte le aziende che hanno polizze attive, nell’anno 2019, con una classificazione tariffaria delle lavorazioni alle voci 0722 e 0723.

Attraverso le risposte fornite, le sedi Inail verificheranno la classificazione tariffaria: il provvedimento di rettifica della classificazione avrà decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019 o comunque dalla data in cui l’esatta classificazione doveva essere applicata per effetto dell’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi.

Se la precedente classificazione ha comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, alle integrazioni di premio non sarà applicata alcuna sanzione, essendo la classificazione determinata da un comportamento anomalo della procedura centralizzata di aggiornamento dei classificativi.

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