Rapporti di lavoro

Così la festa di Ognissanti in busta paga

di Michele Regina

In occasione delle festività di novembre appare utile fare il punto della situazione sul relativo trattamento previsto in occasione del 1° novembre (Ognissanti).
A norma dell'articolo 2 della legge n. 260/1949 e del Dpr n. 792/1985 la giornata del 1° novembre – cadente quest'anno di venerdì - è considerata festività infrasettimanale.
La normativa disciplina un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali e la contrattazione collettiva integra tale disciplina dettagliando il trattamento.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Per la festività che non coincide, invece, con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Per le festività che coincidono con il sabato è importante verificare la disposizione prevista dallo specifico Ccnl applicato in azienda. A tal riguardo vedasi anche la nota del ministero del Lavoro n. 1664 del 2006.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.
Casi previsti per lavoratori in Cig - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Al contrario, il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

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