Rapporti di lavoro

Rottamazione ter: riapertura dei termini nel decreto fiscale

di Silvano Imbriaci

Tra le varie disposizioni contenute nel Decreto fiscale 2019 di recente pubblicazione in G.U. (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 – in G.U. Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019), assume una certa rilevanza la riapertura dei termini di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del Dl 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. Rottamazione-ter).

Vediamo esattamente a quali situazioni si applica questa riapertura dei termini già fissati al 31 luglio:

A) scadenza di pagamento prevista dall’articolo 3, comma 2,del Dl n. 119/2018, lettere a) e b)
Si tratta del pagamento delle somme incluse nella cosiddetta rottamazione ter, a estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 senza corresponsione di sanzioni o interessi di mora. Il pagamento di queste somme era stato scadenzato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2019. Tale scadenza (nel caso di pagamento in unica soluzione o di pagamento della prima rata in caso di rateazione) è posticipata al 30 novembre 2019.

B) scadenza di pagamento prevista dall'articolo 3, commi 21, 22 e 23, del Dl n. 119/2018
La norma fa riferimento all'estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 e comma 8, lett. B), n. 2 del Dl n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017 (rottamazione bis). I contribuenti che erano stati ammessi alla definizione agevolata dei carichi tributari affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 in base all'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del Dl 148/2017 (rottamazione-bis) ma che non erano riusciti a saldare le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, potevano usufruire della definizione agevolata prevista dall'articolo 3, comma 21, del Dl 119/2018 (rottamazione-ter), mediante il pagamento delle residue somme dovute scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In particolare, ai sensi del comma 21 citato, il pagamento entro il termine differito al 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute in relazione alla rottamazione bis aveva determinato il differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive aventi scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 (restando comunque salva la facoltà di estinzione in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 – vedi comma 22). Il comma 23 della stessa norma (articolo 3 citato) aveva escluso da questo ripescaggio i debiti relativi ai carichi per i quali non fosse stato effettuato l'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018. Tuttavia, a seguito della legge di conversione n. 12/2019 del d.l. semplificazioni n. 135/2018, è stata consentita l'adesione alla rottamazione ter anche a chi non avesse saldato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute per la precedente rottamazione, con pagamento del dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima con scadenza 31 luglio 2019, la seconda 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anno 2012 e 2021. Ebbene, il differimento indicato dall'art. 31, comma 1 del d.l. n. 124/2019 riguarda la prima scadenza di pagamento del 31 luglio, posticipata al 30 novembre 2019

C) scadenza di pagamento prevista dall'articolo 3, comma 24, del Dl n. 119/2018
Con riferimento ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13 ter, del Dl n. 193/2016 (Comuni di zone colpite dal sisma 2016), il comma 24 citato aveva dato la possibilità del pagamento delle somme residue ai fini delle definizioni agevolate, in dieci rate consecutive, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Anche in questo caso il differimento è stato al 30 novembre per la scadenza del 31 luglio 2019.

Per effetto di questo differimento, dunque, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter entro il 30 aprile (art. 3, comma 2, lettere a) e b), 21,22,23,24, del Dl n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136) e non hanno pagato la prima o unica rata scaduta lo scorso 31 luglio, possono usufruire della definizione agevolata, saldando quanto dovuto entro il 30 novembre (peraltro il 30 novembre coincide con il sabato, per cui il termine slitta al lunedì 2 dicembre).
Occorre comunque precisare che il differimento riguarda esclusivamente la scadenza del 31 luglio 2019 e le scadenze successive non si riallineano di conseguenza, per cui alla data del 30 novembre dovrà comunque essere versata la seconda rata, assieme alla prima, con un indubbio onere a carico del contribuente. Il tutto conformemente allo scopo della norma, che in qualche modo risente della precedente riapertura dei termini prevista dall'articolo 16 bis della legge n. 58/2019, di conversione del Dl n. 34/2019 – cosiddetto Decreto crescita. In quel caso si dava la possibilità ai debitori che non l'avessero fatto entro la scadenza di aprile, di presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2019, con un'effettiva riapertura dei termini di adesione. In questo caso non si può parlare di riapertura dei termini, ma di semplice differimento della prima scadenza, con lo scopo (così si legge nella relazione illustrativa del decreto fiscale) di evitare disparità di trattamento con i soggetti che avevano presentato tempestivamente l'istanza di adesione al 30 aprile 2019 (o comunque provenienti dalla rottamazione bis o colpiti da eventi sismici del 2016) e coloro che invece avevano usufruito della riapertura dei termini al 31 luglio e che quindi avrebbero beneficiato, in modo ingiusto, di un maggior lasso di tempo per effettuare il pagamento della prima rata al 30 novembre, a fronte dell'originaria scadenza del 31 luglio.

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