Rapporti di lavoro

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, funzioni e trattamento regolati dalla contrattazione collettiva

di Mario Gallo

Ancora una volta a finire sotto i riflettori del ministero del Lavoro e Politiche sociali è la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e le sue attribuzioni; l'Unione sindacale di base Pubblico impiego, infatti, ha presentato un quesito in base all'articolo 12 del Dlgs 81/2008, in cui ha chiesto di sapere se i permessi di cui all'articolo 50 del predetto decreto e del C.C.Q. del 10 luglio 1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rls devono essere «considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all'attività di servizio "istituzionale" anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo».

Le attribuzioni del Rls
Con l'interpello 25 febbraio 2020, n.2, la Commissione ministeriale ha, quindi, preliminarmente operato una ricognizione delle attribuzioni previste dal citato articolo 50; va ricordato che il modello compartecipativo introdotto dal Dlgs 626/1994 e confermato, almeno in parte, dal Dlgs 81/2008, riconosce ai lavoratori i diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle scelte fondamentali da parte del datore di lavoro, da esercitarsi attraverso la figura del Rls, le cui funzioni, ove non sia stato eletto, sono svolte dal Rls territoriale o di sito produttivo.

Sotto tale profilo un diritto fondamentale del Rls è, ad esempio, quello di ottenere una copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), fermo restando che sia il Dvr, sia il Duvri possono essere consultati dal Rls esclusivamente in azienda (articolo 18, comma 1, lett. o, p, Dlgs 81/2008).

Si tratta, invero, dell'attuazione in generale dei principi consacrati nell'articolo 46 della Costituzione e nell'articolo 9 della legge 300/1970, in base al quale «I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».

La funzione della contrattazione collettiva
Nell'interpello n.2/2020 la Commissione ha, così, precisato che «fermo restando che il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico, ritiene che, per espressa previsione normativa, le modalità per l'esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata».

Ciò in quanto l'articolo 50, comma 3, del Dlgs 81/2008, rinvia espressamente alla contrattazione collettiva, assegnando a essa il compito di stabilire la disciplina specifica sull'esercizio delle funzioni; la Commissione, però, non si è avventurata oltre in quanto appare evidente che si tratta di una questione legata a un trattamento accessorio che rappresenta un profilo che andrebbe risolto dall'autonomia collettiva tenuto anche conto, nel caso di specie, che il C.C.Q. è, ormai, molto risalente e necessita, quindi, di un'indispensabile "manutenzione".

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